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Assegno temporaneo, cos’è e chi può riceverlo: tutte le informazioni

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Assegno temporaneo, cos’è e chi può riceverlo: tutte le informazioni

Salvatore Freni  |
giovedì 24 Giugno 2021

Un sostegno alla genitorialità in attesa dell’assegno universale unico. Ecco tutte le informazioni su come riceverlo e a chi spetta.

Con decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 – entrato in vigore il 9 giugno 2021 – il Governo del nostro Paese ha istituito l’assegno temporaneo, un aiuto economico per i nuclei familiari con figli minorenni, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo relativo all’assegno unico universale. Infatti l’assegno temporaneo sarà in vigore soltanto dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Condizioni per la concessione di tale assegno

Il sostegno economico (assegno temporaneo) in argomento è concesso ai sensi del presente d. l. come di seguito.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

La determinazione dell’assegno temporaneo

Tale assegno è riconosciuto al beneficiario nelle singole misure indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto in esame (che. per brevità qui non riporta), la quale individua le soglie ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e i corrispondenti importi mensili dell’assegno in argomento per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi di cui all’Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio appena descritto e quello di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto in esame, è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

Modalità di presentazione delle domande e decorrenza

La domanda del presente assegno è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso un istituto di patronato secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato; in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza l’assegno in discorso è corrisposto d’ufficio unitamente alle rate dello stesso reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini del’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPeF).

Compatibilità dell’assegno con altre erogazioni

L’assegno in commento è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, (istitutiva dell’assegno unico universale) – che prevede l’abolizione di tutti gli assegni per i carichi di famiglia- con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare e la modifica delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno qui citato, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo

Per la determinazione del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019, l’assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Considerazioni conclusive

Le disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale sono disciplinate dall’art 7 del decreto legge qui esaminato.

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