Bollo auto non pagato - QdS

Bollo auto non pagato

Sebastiano Attardi

Bollo auto non pagato

martedì 01 Settembre 2020

Per l'omesso versamento accertamento entro la fine del terzo anno

L’omesso pagamento della tassa automobilistica (nota anche come bollo auto) determina automaticamente l’accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento, come è previsto dall’art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. In altre parole, il recupero della tassa automobilistica deve avvenire entro tre anni mediante l’i accertamento e la conseguente riscossione.

La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha convalidato l’interpretazione della norma suesposta, che scandisce in un triennio il termine prescrizionale (sent. n. 3658/2007 Corte di Cassazione; n. 44/2007 CTP Taranto; n. 137/2005 CTR Lazio). A ciò deve aggiungersi che la tassa automobilistica rappresenta un tributo di competenza regionale a decorrere dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale è un tributo di tipo erariale.

La prescrizione può essere ovviamente interrotta dall’ente creditore mediante la notifica dell’avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale, nonché da tutte le eventuali e precedenti notifiche di tipo interruttivo (notifiche di solleciti di pagamento, avvisi, e via dicendo). E’ stato chiarito che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale ed ingiunzione fiscale), comporta l’interruzione dei termini di prescrizione che, in ogni caso, cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo; tuttavia ciò non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art. 2953 c.c. (si veda in tal senso anche la sentenza Corte di Cassazione n.12263/2007). Va qui detto che il decreto fiscale 2019, noto anche come “strappa-cartelle”, è intervenuto finanche sulla tassa automobilistica, prevedendo la cancellazione d’ufficio dei debiti per il bollo auto che non è stato corrisposto dal 2000 al 2010, fino a concorrenza dell’importo massimo di 1.000 euro.

La citata norma in verità non contiene uno specifico riferimento al bollo auto, ma tutto ciò è stato chiarito dal Ministero competente , apportando chiarezza, con la conseguenza che il debito in questione deve essere inferiore a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, mentre deve sempre riguardare il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

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