Come aprire un B&B in Sicilia, istruzioni per l’uso - QdS

Come aprire un B&B in Sicilia, istruzioni per l’uso

Serena Giovanna Grasso

Come aprire un B&B in Sicilia, istruzioni per l’uso

martedì 11 Febbraio 2020

Uno dei requisiti necessari che permette l’avvio dell’attività è quello della residenza presso l’immobile in questione. Il primo passo consiste nella presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività

PALERMO – Arrotondare con il minimo sforzo? Si può: l’apertura di un Bed and Breakfast può rappresentare un valido mezzo capace di raggiungere l’obiettivo. Infatti, rappresenta una grande opportunità di monetizzazione per chi ha stanze in più inutilizzate a casa.

Dal punto di vista burocratico-amministrativo, la procedura consta di pochissimi passaggi. Infatti, è sufficiente presentare allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune in cui è ubicato l’immobile la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La documentazione da consegnare è scaricabile dal sito della Regione Siciliana, con cui si chiede di comunicare i dati anagrafici del gestore della nuova attività, l’indirizzo della struttura ricettiva, il numero di camere e di persone ospitabili e la tipologia di bagno presente (se privato o in comune con i proprietari). Il modello disponibile sul sito della Regione Siciliana invita anche alla comunicazione del range di importi che si chiede di corrispondere per ospite e impegna il gestore a comunicare annualmente la revisione di tali importi. Insieme al presente documento, il cittadino deve presentare anche il documento di identità e l’autocertificazione di residenza.

Una volta ottenuto il via libera dal Comune, il gestore è tenuto ad effettuare la comunicazione anche alla Questura di riferimento per il territorio, mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito della stessa Questura. Oltre al suddetto documento, sarà necessario allegare la copia del documento di identità del richiedente e la copia della Scia. Tale comunicazione è fondamentale perché permetterà al gestore, una volta avviata l’attività, di dare comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo degli ospiti. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, tramite il portale Alloggiati della Polizia di Stato, entro ventiquattro ore dall’arrivo degli ospiti. La comunicazione va, invece, fatta in giornata stessa nei casi in cui il soggiorno ha solo durata di una notte. L’obbligo della comunicazione delle schedine alloggio nasce dalla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire dunque minacce per azioni penali (terrorismo, mafia o altre associazioni a delinquere), oltreché contribuire, in caso di bisogno, a chiarire vicende in cui siano coinvolte persone scomparse o vittime di incidenti.

Se, certamente, è abbastanza accessibile la richiesta da presentare al Comune presso cui è ubicato l’immobile e alla Questura, d’altra parte occorre considerare che i requisiti da possedere per avviare tale tipo di attività risultano abbastanza stringenti. Infatti, in osservanza delle Leggi regionali 32/2000 e 4/2003, per esercitare questo tipo di attività è necessario che il gestore sia residente nell’immobile in questione e che metta a disposizione un numero massimo di cinque stanze che possono ospitare fino a quattro persone (secondo le condizioni strutturali e le capacità di gestione della famiglia).

Il gestore dell’attività deve garantire ai propri ospiti la pulizia quotidiana dei locali, la fornitura e il cambio periodico della biancheria (compresa quella da bagno), la fornitura di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento dei locali. I servizi igienici potranno essere riservati alla camera o in comune con la famiglia. L’abitazione dovrà possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

Inoltre, gli ospiti hanno diritto alla prima colazione, che può consistere in latte, caffè, biscotti, pane, frutta, bevande calde (caffè, thè,ecc.) prodotti confezionati provenienti da esercizi alimentari o da produttori autorizzati dal punto di vista igienico-sanitario. È, invece, proibito somministrare alimenti cucinati in casa del gestore.

Dal punto di vista fiscale, l’attività di B&B realizzata in modo saltuario e con la sola organizzazione familiare non costituisce attività di impresa: dunque, è possibile esercitare anche in mancanza di partita Iva. In ogni caso, è opportuno rilasciare all’ospite una ricevuta numerata progressivamente, redatta in duplice copia, con l’indicazione della data di pagamento. Se, invece, l’attività viene svolta per un periodo superiore ai 270 giorni l’anno, è necessario aprire la partita Iva.

Infine, pende in capo al gestore l’obbligo di comunicare gli arrivi e le presenze all’Osservatorio turistico della Regione Siciliana, per assolvere gli obblighi relativi alla trasmissione e acquisizione dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive.

Un commento

  1. Cristian ha detto:

    Salve , vorrei fare una domanda che non mi sa rispondere quasi / nessuno .. ” si può aprire un b&b con società srl? In particolare in Sicilia ( Catania )

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