Corte dei Conti: debiti fuori bilancio una zavorra che mette in crisi i Comuni - QdS

Corte dei Conti: debiti fuori bilancio una zavorra che mette in crisi i Comuni

redazione

Corte dei Conti: debiti fuori bilancio una zavorra che mette in crisi i Comuni

Fabrizio Giuffrida  |
giovedì 31 Agosto 2023

Dall'analisi della Corte dei conti l’andamento nazionale mostra numeri in diminuzione, ma regioni come Campania e Sicilia sono in controtendenza

ROMA – Un quadro in sensibile miglioramento rispetto al recente passato e agli anni caratterizzati dalla crisi sanitaria e dal Covid-19, ma che continua a presentare criticità strutturali che si trascinano da anni e rischiano di compromettere, a lungo andare, i servizi resi ai cittadini. Questo il quadro sulla finanza locale che emerge dalla Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali pubblicata qualche settimana fa dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, relativa al triennio 2020/2022.

Il quadro generale, come spiegato dai magistrati contabili, evidenzia che “nel 2022 il progressivo superamento della crisi sanitaria ha prodotto effetti positivi in termini di risultati finanza pubblica, anche se le tensioni sui prezzi dei beni energetici e le conseguenti spinte inflazionistiche hanno richiesto ancora rilevanti interventi a sostegno di famiglie e imprese”.

Insomma, far quadrare i conti per i Comuni continua a essere difficile, anche perché ci sono importanti elementi da prendere considerazione e fra questi spiccano i debiti fuori bilancio (vedi box di approfondimento). Essi, come si legge nella Relazione “non necessariamente rappresentano di per sé un aspetto patologico nell’ambito della gestione finanziaria e non sempre conseguono a un comportamento negligente dell’Ente locale. È pur vero che la presenza di un rilevante numero di debiti fuori bilancio può evidenziare criticità programmatorie dell’ente e determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio”.

La costituzione di un apposito Fondo rischi per passività potenziali si pone l’obiettivo di mitigare gli effetti sul bilancio dovuti a eventi incerti, ma di cui è comunque possibile prevedere una stima ragionevole qualora si verifichino.

Andiamo ai numeri

La Corte dei Conti ha sottolineato che “nel corso del 2021, 1.897 Comuni hanno riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo totale di circa 453 milioni di euro. Rispetto all’annualità precedente si assiste a una diminuzione pari al 7,7% dell’importo riconosciuto (490 mln nel 2020), seppure a fronte di un numero maggiore di Enti che hanno fatto ricorso alla procedura (1.897 nel 2021 e 1.798 nel 2020)”. Questi numeri sono da imputare per il 69,4% a sentenze esecutive (in calo rispetto all’anno precedente con il 53,5%) e per il 27,5% ad acquisti di beni e servizi (contro il 42,9% dell’esercizio precedente). Il restante 3% circa si riferisce a espropri (1,8% del totale), mentre per tutte le altre ipotesi si parla di valori inferiori all’1%.

I magistrati contabili hanno messo in evidenza l’incremento dei “debiti fuori bilancio dei Comuni della Regione Campania e della Regione Siciliana, rispettivamente del 45,7% e del 49,9% (in valore assoluto 38 mln e 28 mln in più). Ciò è da imputare soprattutto all’aumento di debiti derivanti da sentenze esecutive (+44 mln e +30 mln). I debiti derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, invece, diminuiscono per i Comuni di entrambe le Regioni. Variazioni in aumento si registrano anche nei Comuni appartenenti alle Regioni Molise, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Liguria. I Comuni delle Regioni Toscana e Sardegna mantengono quasi inalterato il valore dei debiti riconosciuti nel biennio in esame. Da evidenziare la forte riduzione registrata dai Comuni della Regione Lazio, che nel biennio riconoscono debiti in riduzione per percentuale del 76,3% (-80 mln) con un sensibile decremento della quota derivante da acquisto di beni e servizi (diminuiti di oltre 56 mln). Anche i Comuni delle Regioni Puglia e Abruzzo registrano un miglioramento nel valore dei debiti 2021 rispetto al 2020 (rispettivamente -4,7 mln e -4,2 mln)”.

Per la Corte dei Conti, “i debiti riconducibili a sentenze esecutive, nonostante siano i più numerosi, sono potenzialmente quelli meno rischiosi per gli equilibri di bilancio, in quanto, pur rappresentando una passività sopravvenuta, dovrebbero trovare adeguata copertura nel fondo rischi da contenzioso la cui costituzione è obbligatoriamente prevista in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenze non definitive e non esecutive”.

Allo stesso tempo, però, occorre muoversi con prudenza nell’analisi di questo tema, poiché “l’importo dei debiti privi di copertura è triplicato, per cui è necessario porre attenzione nelle annualità successive per evitare possibili disfunzioni nel sistema di copertura del debito che comporterebbero un inevitabile pregiudizio per i vincoli e gli equilibri di bilancio”.

“Nell’atto con il quale il debito viene formalmente riconosciuto – hanno spiegato dalla Corte dei Conti – l’Ente indica lo strumento di copertura dello stesso che deve, prioritariamente, essere ricercato nell’ambito delle disponibilità di parte corrente ovvero facendo ricorso ad avanzi liberi. Solamente nei casi in cui non si riesca a far fronte all’obbligazione si può fare ricorso a piani di rateizzazione del debito. La possibilità di utilizzo di tutte le entrate disponibili, con la sola eccezione di quelle da indebitamento, impone una doverosa verifica dello stato finanziario dell’Ente e delle sue capacità di mantenere gli equilibri di bilancio”.

Il Piano triennale di ripiano dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 ha l’impatto maggiore nel primo anno con una percentuale di soddisfacimento del credito pari all’86% del totale, che arriva al 95% al termine del triennio 2021/2023. La parte del debito che non trova copertura al termine del triennio è pari al 4,1%, mentre una parte residuale, che non raggiunge il punto percentuale, trova copertura nelle annualità successive fino al 2030.

Criticità sono state invece riscontrate in relazione ai debiti riconosciuti prima del 31/12/2021, cui non ha fatto seguito il relativo impegno e la conseguente imputazione al bilancio del medesimo esercizio, essendone stata rinviata la copertura agli esercizi futuri. In particolare, la problematica evidenziata deriva dal fatto che formalmente il debito dovrebbe essere impegnato con imputazione all’esercizio in cui viene riconosciuto.

“Dai dati acquisiti – sottolinea la Magistratura contabile – emerge che i debiti fuori bilancio riconosciuti prima del 2021, non ancora finanziati, interessano 103 Comuni (81 nell’esercizio precedente), per un ammontare di oltre 24 milioni di euro, da onorare con un Piano di ripiano triennale con impegno di quasi 13 mln nel primo anno (mentre rimangono privi di copertura finanziaria debiti per oltre 5 mln). Da evidenziare, però, il netto miglioramento rispetto all’esercizio 2020, nel quale l’ammontare dei debiti riconosciuti ma ancora da impegnare era pari a 120 mln. Al termine dell’esercizio 2021 vi sono debiti ancora da riconoscere per un ammontare di oltre 324 mln, valore in riduzione rispetto al dato dell’esercizio precedente i cui debiti da riconoscere ammontavano a circa 413 mln”.

I problemi ci sono ed è difficile nasconderli

Insomma, i problemi ci sono ed è difficile nasconderli, ma occorre comunque evidenziare un miglioramento rispetto al recente passato, figlio anche dell’introduzione della cosiddetta contabilità armonizzata. Grazie a essa, infatti, è stato evidenziato nella Relazione della Corte dei Conti, “la portata critica del fenomeno sugli equilibri di bilancio risulta attenuata, essendo previsto l’accantonamento al fondo per oneri da contenzioso e considerata la sua crescente adeguatezza nel fornire copertura ai debiti fuori bilancio da sentenze esecutive”.

In ogni caso, l’obiettivo finale deve essere quello di rendere la programmazione economico-finanziaria degli Enti locali quanto più efficiente possibile per limitare il più possibile il ricorso ai debiti fuori bilancio: “Un sistema efficace – hanno scritto i magistrati contabili – per arginare e circoscrivere il fenomeno a casi sempre più marginali è costituito dall’adozione di politiche di spesa prudenziali e accorte legate all’effettiva disponibilità di risorse, unitamente al rigoroso rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese”.

C’è da lavorare, insomma, per continuare a mettere in sicurezza la tenuta finanziaria degli Enti locali. Una gestione accorta, in particolare nelle Regioni del Sud, che deve essere focalizzata su un equilibrio indispensabile per assicurare il mantenimento degli apparati burocratici e al tempo stesso garantire ai cittadini servizi puntuali ed efficienti.

Cosa prevede la legge in materia

ROMA – Per chiarire cosa siano e perché vengono utilizzati i debiti fuori bilancio ci viene ancora in aiuto la Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali della Corte dei Conti, al cui interno viene spiegato che “al fine di garantire una gestione finanziaria corretta e trasparente, è necessario programmare (e quindi prevedere) le spese da sostenere nel corso dell’esercizio, garantendone adeguata copertura; tuttavia è da considerare che, nonostante le previsioni iniziali, possano determinarsi esigenze di spesa impreviste per far fronte ad obbligazioni che vedono la loro giustificazione nelle circostanze indicate dall’art. 194 del Tuel (sentenze esecutive, copertura di disavanzi di società partecipate, acquisti di beni e servizi in violazione dell’art. 191 del Tuel, ecc.)”. Tale circostanza determina i debiti fuori bilancio, “spese originariamente non previste dall’Ente locale in fase previsionale, ma alle quali occorre dare copertura finanziaria, deviando dalle ordinarie procedure di spesa. Tale procedura assume, pertanto, carattere eccezionale”.

All’interno di questa procedura, hanno spiegato ancora i magistrati contabili “assume rilievo l’intervento del Consiglio dell’ente locale che deve dare atto dell’utilità dell’obbligazione da cui nasce il debito fuori bilancio mediante riconoscimento dello stesso (e della sua utilità), garantendo la copertura della spesa e il mantenimento degli equilibri di bilancio, riconducendo al ciclo della programmazione le ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, a seguito dell’evento che ha determinato l’obbligazione oggetto di riconoscimento”.

“A tal fine – hanno concluso i magistrati contabili – lo stesso legislatore ha previsto strumenti che permettono di coniugare programmazione e flessibilità: gli articoli 166 e 167 del Tuel disciplinano, rispettivamente, il fondo di riserva e il fondo passività potenziali, mentre come ipotesi residua a chiusura del sistema si pone la possibilità di riconoscere debiti extra bilancio”.

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