Credito Iva, tutte le opzioni per il contribuente - QdS

Credito Iva, tutte le opzioni per il contribuente

Salvatore Forastieri

Credito Iva, tutte le opzioni per il contribuente

venerdì 02 Febbraio 2024

Può computarlo subito in detrazione nell’anno successivo oppure utilizzarlo per pagare con F24 altri tributi. La novità: dal 1° luglio niente compensazione in caso di iscrizioni a ruolo per debiti erariali sopra i 100mila euro

ROMA – Per prima cosa è opportuno ricordare che la dichiarazione annuale Iva, alla quale sono tenuti i soggetti titolari di partita Iva, tranne coloro i quali svolgono esclusivamente attività esenti, come i medici, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 8 del Dpr 22/7/98 n. 322 e successive modificazioni, nel periodo che va dal 1^ febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Quindi, già dall’inizio del mese in corso, e fino alla fine del mese di aprile, la dichiarazione Iva può essere presentata, con le modalità telematiche ormai consuete.

Si ricorda pure che la relativa imposta (solo se supera i 10,33 Euro) va pagata entro il giorno 16 marzo, oppure entro il termine di pagamento previsto per le II.DD. (con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo.

Quando dalla dichiarazione Iva emerge un credito

È possibile, tuttavia, che dalla dichiarazione, anziché risultare un debito, emerga un credito.
Infatti, se in sede di dichiarazione annuale l’Iva detraibile, a norma dell’art. 19, aumentata dei versamenti eseguiti, risulta maggiore dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate, il contribuente può “spendere” il suo credito in diversi modi.

Il rimborso Iva solo a determinate condizioni

Intanto, a norma del secondo comma dell’art. 30, può computarlo subito in detrazione nell’anno successivo (compensazione “verticale”).
Poi, a norma degli artt. 30, 38 e 38 bis del Dpr 633/72, se l’importo del credito è superiore a 5 milioni di lire (€ 2.582,28) e subordinatamente alle regole (abbastanza rigorose) previste dal citato articolo 38 bis, il contribuente può chiederlo, anche parzialmente, a rimborso (rimborso che va eseguito dall’ufficio entro 3 mesi dalla data della richiesta risultante dalla dichiarazione annuale), ma solo se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. Quando il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni;
  2. Quando il contribuente effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 (esportazioni ed operazioni assimilate) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo del volume d’affari;
  3. Quando si tratta di imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  4. Quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’art. 7 del Dpr 633, ossia per mancanza del presupposto della territorialità;
  5. Quando il richiedente è “rappresentante” (ex art 17 – secondo comma) di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia che effettua operazioni nello Stato.

Il rimborso, sempre nel rispetto delle regole previste dall’articolo 38 bis del Dpr 633/72, comunque, è sempre possibile nel caso di dichiarazione annuale per cessazione di attività, nonché quando (come al solito, purché di importo superiore a 5 milioni delle vecchie lire), riguardi imposta la quale, non rimborsabile precedentemente per mancanza delle condizioni sopra citate, non abbia trovato compensazione con l’imposta dovuta nei due anni successivi a quello in cui la stessa è stata portata in detrazione.

Giova ricordare che il rimborso dell’Iva può anche riguardare crediti infrannuali (relativi ai primi tre trimestri dell’anno), ma solo se ricorrono le ipotesi di – aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite – esistenza di operazioni non imponibili per più del 25% del volume d’affari – acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni e servizi imponibili ai fini Iva – nel caso di “rappresentante” di soggetto non residente.

Il rimborso infrannuale

Il rimborso infrannuale, su apposita istanza da presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, nel rispetto delle condizioni e delle regole previste per tutti i rimborsi Iva, va eseguito dall’Ufficio entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

Come utilizzare l’istituto della compensazione

In alternativa al riporto all’anno successivo ed in alternativa al rimborso, il credito Iva può essere “speso” anche attraverso l’istituto della compensazione (“orizzontale”, oltre che “verticale”), ossia utilizzandolo per pagare, con F24, contributi previdenziali o tributi diversi dall’Iva).

Dell’istituto della compensazione ne abbiamo già parlato dalle pagine di questo Quotidiano, ricordando che, al contrario della compensazione “verticale” (o interna), nel caso di compensazione “orizzontale” (o esterna), esiste un limite massimo di 2 milioni di Euro, ed ancora, mentre fino a 5.000 Euro non ci sono altre regole da seguire, superando detto importo scattano altre condizioni, non rispettando le quali la compensazione diventa irregolare.

Più in particolare, qualora la somma che si vuole pagare attraverso l’istituto della compensazione supera 5.000 Euro, la compensazione è possibile, ma solo utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia delle entrate e solo dopo il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale (autonoma) o dell’istanza di credito infrannuale, nonché, sempre per importi a 5.000 Euro, con l’apposizione (con alcune eccezioni come nel caso del regime premiale per i soggetti con ISA, per importi fino a 50.000 Euro annui e con punteggio di almeno 8 nel 2022 o 8,5 come media annualità 2021/22) del visto di conformità da parte di un professionista abilitato o dell’organo societario di controllo.

La novità più importante per le compensazioni

La novità più importante sulle compensazioni, comunque, così come già evidenziato in precedenza, sta nel fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2024, in base alle norme contenute nella recente Legge finanziaria per il 2024, la compensazione non sarà più possibile in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali d’importo superiore a 100.000 Euro.

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