Dalla formazione alla tutela sociale dei lavoratori: funzioni dell’Ente bilaterale - QdS

Dalla formazione alla tutela sociale dei lavoratori: funzioni dell’Ente bilaterale

Lidia Sicurella

Dalla formazione alla tutela sociale dei lavoratori: funzioni dell’Ente bilaterale

martedì 02 Marzo 2021

Nasce da una intesa tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali e non ha scopo di lucro. In alcuni casi sono finanziati con contributi a esclusivo carico dei datori di lavoro

ROMA – L’Ente bilaterale è un organismo paritetico, un’associazione tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali senza scopo di lucro.
Diversi sono i settori di intervento dell’Ente bilaterale: dalla formazione e l’aggiornamento professionale per lavoratori e imprenditori, allo sviluppo dell’occupazione, alla tutela sociale.

Gli Enti Bilaterali sono finanziati con contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (in alcuni casi la contribuzione è a esclusivo carico dell’azienda).
Costituiti in fase di contrattazione collettiva tra le parti il datore di lavoro non è tenuto a aderire all’Ente bilaterale anche nel caso in cui si faccia riferimento al Ccnl lavoro e non è obbligato a aderire a un contratto collettivo, come anche il lavoratore non è tenuto a iscriversi a un sindacato.
L’impresa, pur non essendo obbligata ad uno specifico Ente bilaterale, qualora aderisca ad una associazione firmataria del Ccnl sarà obbligata a aderire e contribuire all’Ente bilaterale collegato all’associazione di riferimento. Difatti, come chiarito da una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (la n. 80/2010 promulgata nell’ottobre del 2010), nessuna norma può imporre l’adesione a un organismo di derivazione sindacale, perché violerebbe la libertà costituzionale di non aderire a nessuna associazione sindacale.

Tuttavia, se il Ccnl nella parte economico-normativa, prevede tutele aggiuntive per i lavoratori, il datore può scegliere tra riconoscere un’ulteriore retribuzione o prestazioni equivalenti al dipendente o, in alternativa, aderire all’Ente bilaterale.

Ad esempio, nel Ccnl Commercio, se il datore non aderisce ad alcun ente bilaterale è tenuto a versare l’Edr (elemento distinto della retribuzione), da calcolare su paga base e contingenza per 14 mensilità, oppure a garantire quei benefici di carattere economico e assistenziale che spetterebbero con l’adesione all’ente.

In base a una nota circolare del Ministero del lavoro, che riprende quanto affermato nella già citata nota del 2010, si ritiene che l’azienda abbia libertà di scelta riguardo all’ente bilaterale a cui aderire: tuttavia, l’iscrizione a un determinato Ente deve garantire le stesse prestazioni aggiuntive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non dovesse aderire al fondo e garantire tutta una serie di prestazioni per i lavoratori che riguardano principalmente la formazione e l’assistenza sanitaria, è tenuto a erogarle a sue spese. A sue spese vuol dire che riconosce una cifra al lavoratore per quelle prestazioni che l’ente bilaterale andrebbe a garantirgli.

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017