Decontribuzione Sud 2021, istruzioni dell’Inps - QdS

Decontribuzione Sud 2021, istruzioni dell’Inps

Lidia Sicurella

Decontribuzione Sud 2021, istruzioni dell’Inps

mercoledì 10 Marzo 2021

Circolare n. 33 del 22 febbraio, sgravi mensili in favore di aziende che operano in aree svantaggiate
Benefici 2022-29, applicazione sulla tredicesima: sono ancora tanti i punti da chiarire

ROMA – L’istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dopo aver preso atto del nulla osta dal ministero del Lavoro intervenuto a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, ha emanato la circolare numero 33 del 22 febbraio, nella quale sono sintetizzate le istruzioni operative finalizzate alla fruizione dell’agevolazione contributiva in favore delle aziende che operano nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.
La Decontribuzione Sud 2021 applicabile dal 1° gennaio di quest’anno, dovrà essere inserita per la prima volta nel flusso Uniemens di febbraio 2021.

L’agevolazione, riferita ai rapporti di lavoro dipendente con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, costituisce uno sgravio sulla contribuzione mensile secondo percentuali ben definite. In particolar modo la percentuale sia attesta intorno al 30 per cento fino al 31 dicembre 2025; al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027; ed infine solo del 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.
Nonostante i punti non ancora chiari della vicenda, l’Inps ha offerto una sintesi normativa della disciplina con riferimento all’incentivo inizialmente introdotta dal decreto agosto e successivamente prorogata con modifiche dalla legge di Bilancio 2021.

L’Istituto ha dapprima pubblicato la circolare numero 33 del 22 febbraio con le indicazioni generali e poi il 25 febbraio 2021 il messaggio numero 831 con ulteriori chiarimenti per la compilazione dei flussi Uniemens di febbraio e di marzo 2021.

La misura, dapprima in standby per la mancata autorizzazione da parte dell’Europa intervenuta lo scorso 18 febbraio 2021, è stata oggetto di critiche e perplessità per via dei chiaroscuri che da tempo aleggiano sul provvedimento. Ad oggi i chiarimenti normativi, seppur non ancora sufficienti e completi, sembrano aver reso più comprensibili alcuni punti.
È difatti doveroso sottolineare che i documenti di prassi si riferiscono limitatamente all’anno appena iniziato, in particolare al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e non al riconoscimento per le mensilità del 2020 la cui misura complessiva è al centro di una discussione ancora aperta. Rimangono ancora irrisolti i dubbi circa l’applicazione dello sgravio anche alla tredicesima per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2020, e il conseguente obbligo di rimborso da parte dei datori di lavoro, che risulta essere ancora al vaglio delle autorità competenti. Lo sgravio contributivo, peraltro, è quello riconosciuto per i ratei del 2021 e non, come anticipato, per quelli del 2020 il cui importo complessivo e, l’eventuale rimborso, risulta ancora un enigma per le aziende.

Per quanto concerne le modalità attuative che costituiscono la novità della circolare in commento, l’Istituto offre le indicazioni contabili per la rilevazione nei flussi Uniemens.
Facendo inizio con il mese di febbraio 2021, la denuncia contributiva inviata dai datori di lavoro interessati o dai loro consulenti, dovrà indicare nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese, nell’elemento “Tipo Incentivo” il valore “Acas”, nell’elemento “Cod Ente Finanziatore” il valore “H00”, nell’elemento “Importo Corr Incentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente nell’elemento “Importo Arr Incentivo” l’importo dell’esonero.
Su quest’ultimo elemento è bene chiarire che, mentre nella circolare numero 33 si specifica l’inserimento nell’elemento “Importo ArrIncentivo” dell’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021, il messaggio del 25 febbraio ha rettificato il contenuto della suddetta circolare permettendo, nei casi di imprese trattate a calendario sfasato, l’indicazione dell’importo relativo anche al mese di febbraio 2021.

Inoltre, nel caso specifico di datori di lavoro privati iscritti alla Gestione Pubblica inclusi nel beneficio, questi possono attingere le informazioni per compilazione del flusso Uniemens dalla sezione ListaPosPA, per i periodi compresi tra il gennaio 2021 e il dicembre 2021.

Sarà dunque necessario valorizzare negli appositi campi, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Spetterà ai datori di lavoro che vorranno ottenere lo sgravio dovuto, compilare l’elemento “Recupero Sgravi” di “Gest Pensionistica”, secondo le modalità prescritte.

L’Istituto si è espresso circa le modalità contabili. Con riferimento alle istruzioni operative, conferma le regole contabili fornite con la precedente circolare numero 122/2020.
Con il messaggio numero 831 del 25 febbraio 2021 sono offerti maggiori chiarimenti, relativi alle modalità di recupero, tramite conguaglio nella denuncia contributiva Uniemens, del beneficio spettante per il mese di gennaio 2021. Il recupero della decontribuzione arretrata per il primo mese dell’anno, precisa l’Istituto, può essere effettuato con il flusso di competenza del mese di febbraio o di marzo, e dunque entro la scadenza del 30 aprile 2021. In particolare, anche in risposta alle diverse richieste di chiarimenti da parte delle aziende, specie quelle che utilizzano il calendario sfasato, l’INPS specifica che sarà permesso inserire nell’elemento “Importo Arr Incentivo” gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che, attenzione, di febbraio 2021.

L’Inps, infine, annuncia che le istruzioni operative per la fruizione del beneficio per gli anni dal 2022-2029 saranno rese note con un ulteriore messaggio che verrà diffuso una volta concluso il procedimento autorizzativo dinanzi alla Commissione Europea, così come era accaduto per la prima tranche della misura.

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