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Esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti: tutte le novità

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Esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti: tutte le novità

Salvatore Freni  |
lunedì 14 Novembre 2022

Due disposizioni legislative riducono il carico contributivo dei lavoratori dipendenti: ecco tutte le novità sull'esonero e sull'iter contributivo per i lavoratori.

L’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”) e l’art 20 del decreto legge (in seguito D. L.) 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto “decreto Aiuti bis”) convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 14 stabiliscono dei cambiamenti significativi per quanto riguarda l’esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori dipendenti.

Esonero contributivo, tutte le novità

Il primo provvedimento (legge) prevede una riduzione dello 0,8% dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti, escluso i lavoratori domestici, per l’anno 2022. Questo, però, a condizione che la retribuzione mensile di tali lavoratori non superi 2.692 euro di retribuzione lorda mensile, compresa la tredicesima mensilità (e che quest’ultima non superi, nel mese di erogazione, l’importo di 224 euro).

Data l’eccezionalità di tale disposizione, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Dal mese di luglio 2022 l’esonero in argomento è incrementato dell’1,20%, passando così al 2% per effetto del suddetto art. 20 del D. L.

Come calcolare l’incremento dell’1,2%

Poiché la percentuale del’1,2% entra in vigore dal periodo di paga in corso (dal 1° ottobre 2022), occorre che i lavoratori dipendenti recuperino la detta percentuale dell’1,2% che gli è stata trattenuta in più nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Tale recupero sarà operato dalle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Nel caso in cui nel corso del 2022 vengono corrisposti a un lavoratore dipendente emolumenti relativi ad anni precedenti, anche se questi ultimi sono inferiori a €2.692, su questi non viene applicato l’esonero. Allo stesso modo, l’esonero non spetta sugli emolumenti dai medesimi lavoratori del 2022 ma corrisposti nel 2023.

L’integrazione dell’1,2% spetta anche sui ratei di tredicesima mensilità maturati dal mese di gennaio del corrente anno, purché vengano corrisposti dal mese di luglio dello stesso anno e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Nell’ipotesi che i contratti collettivi prevedano retribuzioni eccedenti la tredicesima mensilità (quattordicesima mensilità), l’esenzione contributiva parziale in parola spetta su tale mensilità aggiuntiva soltanto se la retribuzione del mese più la mensilità aggiuntiva non supera i 2.682 euro.

Come indicare l’esonero nelle denunce mensili

Di seguito si illustreranno le modalità di comunicazione dei recuperi all’INPS.

L’esonero contributivo parziale va comunicato mensilmente tramite le denunce mensili delle retribuzioni da trasmettere all’INPS con i flussi UniEmens. Bisogna indicare i seguenti codici:

  • Ai fini della compilazione del valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, si evidenzia che l’elemento potrà essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.
  • Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, si evidenzia che l’elemento potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.
  • Ai fini della compilazione del valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”, si evidenzia che l’elemento potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.

E, per quanto riguarda la comunicazione relative alla presente esenzione parziale contributiva sulle tredicesime mensilità, occorre indicare, negli stessi flussi, se i datori di lavoro abbiano erogato rate di tredicesima mensilità inerenti al periodo gennaio-settembre 2022. In quel caso, i richiedenti potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando il codice “L097”, “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.

Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili nei messaggi INPS.

Salvatore Freni

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