Fisco, come regolarizzare le violazioni formali - QdS

Fisco, come regolarizzare le violazioni formali

Salvatore Forastieri

Fisco, come regolarizzare le violazioni formali

giovedì 02 Febbraio 2023

Agenzia delle Entrate, provvedimenti 27663 e 27329: possibile correggere l’irregolarità versando 200 € entro il 31 marzo

ROMA – Come è noto, in base ai commi 166-173 dell’articolo 1 della Legge 197/22 (Legge di Bilancio per il 2023), è possibile regolarizzare, in modo agevolato, le violazione formali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, commesse fino al 31 ottobre 2022.

A tal fine, il contribuente interessato deve rimuovere l’irregolarità formale commessa e versare 200 euro per ciascuna annualità alla quale la violazione o le violazioni formali si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023, oppure in due rate, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla legge, dopo avere emanato ben due circolari, ha emanato due provvedimenti, uno, il n. 27663 del 30 gennaio 2023 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e, lo stesso giorno, il Provvedimento n. 27629, questa volta per fornire istruzioni e disposizioni ai fini della regolarizzazione di che trattasi (Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Con quest’ultimo provvedimento, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sempre con specifico riguardo alla regolarizzazione delle violazioni formali, oltre a fornire chiarimenti sulle norme contenute nella legge 197/22, ha disposto che possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale e più precisamente quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

La regolarizzazione non si applica: alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto; alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, vale a dire al 1° gennaio 2023; alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione; agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, nonché per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Quando nello stesso anno solare le violazioni hanno termine in date diverse o più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento di regolarizzazione.
Il versamento può essere effettuato, oltre che in unica soluzione entro il 31 marzo 2023, anche in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
L’Agenzia delle Entrate, con il predetto provvedimento, ricorda pure che il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”.

La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

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