Fisco e adempimento collaborativo, novità in arrivo - QdS

Fisco e adempimento collaborativo, novità in arrivo

Salvatore Forastieri

Fisco e adempimento collaborativo, novità in arrivo

venerdì 08 Settembre 2023

Regime che consente all’impresa di ricevere un’anticipazione del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Verso l’estensione a soggetti con volumi d’affari e ricavi sotto il miliardo

ROMA – Uno dei tanti obiettivi fondamentali della delega fiscale (Legge 111 del 4 agosto 2023) è quello di aumentare la compliance e l’adempimento collaborativo, rendendo il rapporto fisco-contribuente più semplice e leale.
Principi che troviamo nell’articolo 4 della citata legge, quello dedicato alla revisione dello Statuto dei Diritti del Contribuente nel quale si affermano concetti fondamentali, come l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, l’obbligo del “contraddittorio preventivo”, la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, la valorizzazione dell’istituto dell’autotutela, il principio di certezza del diritto e la razionalizzazione della disciplina dell’interpello.

Ma all’articolo 17 (Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi), ci sono altri importanti principi di cui il Governo dovrà tener conto tra cui la revisione generale degli adempimenti tributari, la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, la revisione degli indici sintetici di affidabilità (Isa), l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari (dichiarativi e di versamento), l’esclusione della decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità, il rafforzamento per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale dei regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibilità di ridurre i tempi di rimborso dei crediti fiscali.

Ed ancora, l’accesso all’applicazione del regime dell’adempimento collaborativo anche a società prive dei requisiti di ammissibilità ma che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità ed a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo, la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, la possibilità di gestire nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d’imposta precedenti all’ammissione al regime, l’esclusione dal regime dell’adempimento collaborativo in caso di violazioni fiscali non gravi tali da non pregiudicare il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo anche l’esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.

Al citato articolo 17, punto 1.9.4, sono previsti poi istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.

Come già detto dalle pagine di questo Quotidiano, la citata disposizione di cui all’articolo 17 prevede pure, per i soggetti di minore dimensione, l’introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 1) l’impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; 2) l’irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

L’Iva, comunque, anche in caso di concordato biennale, si applica sempre secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.
Si decade quando, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

Attualmente, il Regime di adempimento collaborativo (“Cooperative compliance”) è quello istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, (“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (Dlgs 128/2015) e possono aderirvi i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.

Di fatto, tale regime, attualmente riservato principalmente ai soggetti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, si fonda essenzialmente sull’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. è un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.

Più in particolare, i soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax Control Framework ) ossia un sistema efficace in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. Ed a tal fine deve assicurare: Strategia fiscale, Ruoli e responsabilità, Procedure, Monitoraggio, Adattabilità al contesto interno ed esterno, Relazione agli organi di gestione.

L’articolo 6 del D. Lgs 128/2015 prevede attualmente diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime come la procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta; l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa; l’ esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

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