Forfettari oppure ordinari, imposte, oneri e benefici dei due regimi - QdS

Forfettari oppure ordinari, imposte, oneri e benefici dei due regimi

Forfettari oppure ordinari, imposte, oneri e benefici dei due regimi

martedì 29 Dicembre 2020

Importante verificare limiti ricavi e cause ostative al fine di applicare quello spettante. Per i primi sussistono l’esonero sia del pagamento dell’Iva che della fatturazione elettronica

SPECIALE ECONOMIA

ROMA – Come è noto, esiste attualmente un sistema di applicazione delle imposte dirette e dell’Iva in modo “forfettario” che trova essenzialmente il suo fondamento nella Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (la Legge di stabilità per il 2015).

Quest’ultima disposizione, ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1, aboliti i regimi dei “minimi” e delle “nuove iniziative”, mantenendo comunque il regime per le imprese “startup” per i primi cinque anni di attività, ha introdotto un nuovo e più semplice sistema, con tassazione agevolata al 15%, per i contribuenti di modeste dimensioni.

Questo particolare sistema, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (in pratica alle “partite Iva”) e rappresentando per questi contribuenti il loro “regime naturale”, a partire dal 1^ gennaio 2019 ha avuto una importante evoluzione con l’introduzione di un limite di ricavi o compensi, non legato all’attività svolta (come avveniva in precedenza), ma fissato in Euro 65.000 (ragguagliato ad anno).

I benefici del regime forfettario sono abbastanza significativi. Parliamo dell’esonero dal pagamento dell’Iva, dell’esonero dalla fatturazione elettronica, dell’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (fermo restando l’obbligo di certificare i corrispettivi con le consuete modalità, oppure l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri), dell’esonero dal pagamento dell’Irap, della non applicazione della ritenuta d’acconto, e di altro ancora.

C’è da dire tuttavia che dal 1° Gennaio 2020, ossia dopo appena un anno dalla loro abolizione, sono state reintrodotte alcune delle originarie clausole ostative come la percezione di redditi di lavoro dipendente ed assimilati d’importo superiore a 30.000 Euro, nonché il sostenimento di spese per personale dipendente d’importo superiore a 20.000 Euro.
È stata abrogata pure la disposizione (“flat tax imprese”) che, dal 1° gennaio 2021, avrebbe dovuto innalzare la soglia di appartenenza al regime forfettario da 65.000 a 100.000, cosa che, nell’originario intento del Legislatore, avrebbe dovuto aumentare la platea dei soggetti fruitori di questa “flat tax imprese”.

È giusto ricordare che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni alle quali lo speciale regime è subordinato, ovvero per opzione (con vincolo triennale) per il regime ordinario.

L’opzione si esercita per il tramite di un comportamento concludente, ed è valida per un triennio. In caso di cambio di regime scatta l’obbligo della rettifica della detrazione Iva.

Ecco, quindi, che, con l’approssimarsi della fine dell’anno, i contribuenti interessati devono verificare se i limiti di compensi e ricavi e gli altri limiti riferiti alle altre cause ostative previste dalla legge consentono o meno la permanenza (nel 2021) nel regime forfettario, oppure, al contrario, per i soggetti che in precedenza (per mancanza delle condizioni o per opzione) si trovavano in regime ordinario (o semplificato), se devono transitare in quello forfettario.

La verifica è molto importante, sia per evitare di applicare un regime non spettante, sia perché, in caso di mutamento del sistema di applicazione dell’imposta, potrebbe anche rendersi necessaria la rettifica della detrazione dell’Iva.

Occorre, pertanto, verificare per prima cosa l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti alla fine del 2020. Se tale importo è stato superiore a 65.000 Euro, il regime forfettario va abbandonato ex lege.
Poi occorre verificare se è stata superata una delle altre soglie previste per l’applicazione del particolare regime, come il conseguimento , nell’anno precedente (quindi nel 2020), di redditi di lavoro dipendente o assimilati d’importo superiore a 30.000 Euro, oppure se sono stati pagati, sempre nell’anno precedente, spese per personale dipendente d’importo superiore a 20.000 Euro.

Quindi, attenzione. Con la fine dell’anno, verifichiamo bene le condizioni che ci permettono, o ci impediscono, l’utilizzo nel 2021 del regime forfettario.

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