Fringe benefit, dal 2024 nuove soglie di esenzione - QdS

Fringe benefit, dal 2024 nuove soglie di esenzione

Maria Papotto

Fringe benefit, dal 2024 nuove soglie di esenzione

Maria Papotto  |
mercoledì 24 Gennaio 2024

Si tratta delle somme corrisposte in natura e che non concorrono a formare il reddito, entro specifici limiti. Legge di Bilancio (n. 213/2023): tetto a 1000 euro per tutti i lavoratori. Fino a 2.000 per chi ha figli a carico

ROMA – Dal 2024 cambia nuovamente la disciplina dei fringe benefit e con essa le regole di gestione dei cedolini paga per le somme corrisposte in natura.
Entreranno, dunque, in vigore dal 2024 le nuove soglie di esenzione, di importo massimo erogabile senza imposizione fiscale e contributiva, con un impatto sia sui redditi dei lavoratori che sugli oneri sostenuti dalle aziende. Tali soglie di esenzione sono applicabili in misura differenziata tra chi ha figli a carico e chi no.

Aumenta la soglia dei fringe benefit esenti

Infatti, la Legge di Bilancio 2024 prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, del Tuir, l’aumento della soglia di fringe benefit esenti per tutti i lavoratori da 258,23 a 1.000 euro e per i lavoratori con figli a carico la soglia di esenzione sale ancora fino ai 2.000 euro. Dunque, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro per lavoratori senza figli e nel limite complessivo di 2.000 per i lavoratori con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.

Tra le somme corrisposte in natura a titolo di fringe benefit rientrano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. I datori di lavoro devono informare preventivamente dell’operazione le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

Nel caso specifico dei lavoratori con figli

Nel caso specifico dei lavoratori con figli, l’esenzione fino ai 2.000 euro si applica in misura intera per ciascun genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico, cioè con un reddito prodotto nel periodo d’imposta non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni). Questo requisito deve essere mantenuto per l’intero anno, poiché in caso di perdita del requisito necessario per il carico fiscale, l’intero importo erogato a titolo di fringe benefit dovrà essere recuperato e sottoposto a contribuzione previdenziale e tassazione fiscale.

Per accedere alla soglia di esenzione più alta, dei 2.000 euro, il lavoratore deve informare al proprio datore di lavoro di averne diritto, presentando una dichiarazione con specifica indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

In attesa dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e delle circolari Inps

In ogni caso, per una corretta applicazione delle somme corrisposte in natura a titolo di fringe benefit esenti da contribuzione previdenziale e tassazione fiscale si resta in attesa dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e delle circolari Inps, al fine di un corretto utilizzo di tale strumento.

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