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Guida rapida all’assegno unico per i figli, ecco quanto si incasserà in base all’Isee

redazione

Guida rapida all’assegno unico per i figli, ecco quanto si incasserà in base all’Isee

martedì 23 Novembre 2021

Pubblicato lo schema di decreto legislativo recante l’Istituzione del beneficio economico. Verrà riconosciuto per ogni figlio fino ai 21 anni e nel caso di disabilità senza limiti di età

ROMA – In attuazione della delega conferita al governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, è stato pubblicato lo schema di decreto legislativo recante l’istituzione dell’assegno unico e universale. A decorrere dal 1° marzo 2022 è riconosciuto ai nuclei familiari, in base alla condizione economica risultante nell’indicatore Isee, l’assegno unico e universale per i figli a carico, beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

Spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età e nel caso di disabilità, senza limiti di età. Requisito per ciascun figlio maggiorenne a carico è che ricorra una delle seguenti condizioni:

– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio, ovvero un’attività lavorativa possedendo un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e risulti essere in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale.

Gli importi riconosciuti differiscono in relazione al livello d’Isee posseduto:
I livelli d’Isee sostanzialmente si dividono in 2 fasce, al di sotto del valore Isee di 15.000 euro si ha diritto a 175 euro mensili per ciascun figlio minorenne, 85 euro mensili per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età e per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro, tutti importi che si riducono gradualmente in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro fino a raggiungere un valore minimo rispettivamente di 50, 25 e 15 euro.

Nel caso di figli a carico con disabilità invece l’importo varia sulla base della condizione di quest’ultima: per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione di 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media, mentre in caso di maggiore età, fino al compimento del ventunesimo anno, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni, per i possessori d’Isee on valore fino a 15.000 euro, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili che si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 25 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro.

Inoltre è prevista una maggiorazione di 20 euro mensili anche per le madri di età inferiore a 21 anni per ciascun figlio, mentre nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, quest’ultima è prevista per ciascun figlio minore di un importo pari a 30 euro mensili fino ad un valore Isee pari o inferiore a 15.000 euro, importo che si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro.

A decorrere dall’anno 2022 viene riconosciuta una maggiorazione in via forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Si ricorda che la domanda per il riconoscimento dell’assegno va presentata in modalità telematica all’Inps, ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

Presentato da chi esercita la responsabilità genitoriale, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’Inps entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Si precisa che si applica la neutralità fiscale, cioè la misura non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ed è inoltre compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, in particolare per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’importo è determinato sottraendo la quota teorica spettante dal Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Erika Di Francesco

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