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Imprese agricole, contributi a fondo perduto per investimenti innovativi

redazione

Imprese agricole, contributi a fondo perduto per investimenti innovativi

Vittorio Sangiorgi  |
giovedì 12 Maggio 2022

Dal Mise plafond da 5 milioni: le agevolazioni potranno essere richieste dal 23 maggio. Potranno riguardare sia la filiera della produzione che della commercializzazione

ROMA – Con il decreto del 30 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole. La dotazione totale è di 5 milioni di euro, stanziati nell’ambito delle legge 27 dicembre 2019 n.160 (finanziaria 2020).

A chi si rivolge

Il fondo, pensato per favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Requisiti

Le aziende, all’atto della presentazione della domanda di agevolazione, devono:

  • essere di micro, piccola e media dimensione secondo i parametri del regolamento Aber;
  • essere regolarmente e iscritte come attive al registro imprese della Camera di commercio competente;
  • avere sede legale o un’unita locale sul territorio nazionale;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali a fini liquidatori;
  • non risultare come imprese in difficoltà secondo il regolamento Aber (art. 2, punto 14);
  • non rientrare tra le aziende che hanno ricevuto e non restituito o depositato in conto bloccato, aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
    Sono, in ogni caso, escluse le imprese:
  • a cui è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dal D. lgs 8 giugno 2001 n. 231
  • i cui legali rappresentanti abbiano ricevuto condanna definitiva ai sensi dell’art. 444 cpp

Scadenze e funzionamento

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello del D. lgs n.123/1998
Le domande potranno essere presentate dal 23 maggio al 23 giugno a: contributofia@pec.mise.gov.it.

Le agevolazioni

La concessione delle agevolazioni avverrà tramite contributo a fondo perduto, nella misura del 30% sulle spese ammissibili, ovvero del 40% qualora si tratti di spese riferite all’acquisto di beni strumentali – materiali o immateriali – compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, oltre ad essere relative ai beni individuati dalla legge 232/2016, devono essere:

  • sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro i termini per la presentazione della richiesta di erogazione;
  • relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, che siano: acquistati da terzi senza relazione con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati solo presso strutture ubicate sul territorio nazionale e caratterizzati da autonomia funzionale. Sono fatti salvi quei beni strumentali che, integrandosi con impianti o macchinari preesistenti, introducono una nuova funzionalità nella produzione aziendale.
  • pagate solo tramite conti correnti intestati all’impresa richiedente e con modalità che permettano la tracciabilità del pagamento e la sua riconducibilità alla relativa fattura.
    L’investimento per l’acquisizione dei beni deve essere:
  • inerente alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;
  • avviato in seguito alla domanda di agevolazione;
  • ultimato entro 12 mesi dal provvedimento di concessione;
  • mantenuto, nel territorio regionale in cui insiste la beneficiaria, per almeno 3 anni dopo l’erogazione del saldo del contributo o, se successiva, alla data di installazione dell’ultimo bene agevolato. Qualora, nel suddetto periodo di tempo, i beni diventino obsoleti o inutilizzabili, si può procedere alla loro sostituzione previa comunicazione al Mise.

Sono inammissibili le spese:

  • relative a beni usati;
  • sostenute tramite locazione finanziaria;
  • ascrivibili a titoli di spesa con importo inferiore ad euro 500 (al netto di Iva);
  • inferiori ad un importo di euro 5000.

L’Iva è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta e non recuperata dalla beneficiaria.

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