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Imu, in scadenza il pagamento della seconda rata: ecco quando e come fare il versamento

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Imu, in scadenza il pagamento della seconda rata: ecco quando e come fare il versamento

Redazione  |
lunedì 11 Dicembre 2023

Si avvicina la scadenza per il pagamento della seconda rata dell'Imu. Ecco le istruzioni su quando e come pagare.

C’è tempo fino al 18 dicembre 2023 per poter pagare la seconda rata dell’Imu, con l’eventuale conguaglio, per quanto riguarda il versamento dovuto per l’anno in corso. La scadenza ordinaria del 16 dicembre, coincide infatti con un sabato.

L’Imposta municipale propria (Imu) viene pagata in due rate annuale. La prima è di acconto, mentre la seconda è di saldo e conguaglio, ed è dovuta proporzionalmente alla percentuale e ai mesi dell’anno di possesso.

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Come pagare l’Imu

Il pagamento, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, può essere effettuato attraverso il modello F24, un bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

L’ammontare dell’imposta dovuta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore del bene stesso, l’aliquota fissata per la tipologia di immobile.

Imu, le esenzioni

Prima di effettuare il pagamento, è sempre necessarioverificare se il bene in questione non rientri tra le ipotesi di esenzione previste dalla disciplina e cioè tra gli immobili:

  • appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
  • classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
  • con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973)
  • destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze
  • di proprietà della Santa sede s nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano
  • appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
  • posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.

Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
  • situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993
  • situatati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

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