Interpello fiscale, quando il contribuente chiede chiarezza - QdS

Interpello fiscale, quando il contribuente chiede chiarezza

Salvatore Forastieri

Interpello fiscale, quando il contribuente chiede chiarezza

venerdì 28 Luglio 2023

La riforma tributaria prevede una più chiara regolamentazione di questo istituto. Quando la risposta non arriva entro i tempi, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata

ROMA – Non c’è dubbio che, se da una parte ci sta la confusione normativa tributaria che tutti ben conosciamo, dall’altro ci sta l’esigenza dei contribuenti di tentare di capire le norme esistenti e cercare di non sbagliare.

In verità l’Agenzia delle Entrate con tutte le sue circolari, risoluzioni ed altri documenti di prassi, ormai da moltissimi anni cerca di svolgere, con la possibilità che il Legislatore ci offre, di svolgere questa meritoria attività.
Anche la legge, specialmente l’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, la Legge 27 luglio 2000, n. 212, modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, prevede l’istituto dell’interpello.
Gli interpelli previsti dal novellato articolo 11 della Legge 212/2000 possono essere:
a) Ordinario, quello che consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, sempre che ricorra obiettiva incertezza
b) Probatorio, che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti,
c) anti-abuso che consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo
d) disapplicativo che consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio
e) l’interpello sui nuovi investimenti consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a 20 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti non dovrà essere inferiore a 15 milioni di euro (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).

L’Amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.11 della citata legge 212 (interpello interpretativo) nel termine di novanta giorni ed a quelle di cui alle lettere b) (probatorio) e c) (abuso del diritto) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 (disapplicazione) nel termine di centoventi giorni.

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.
Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Per la verità, il disegno di legge delega sulla riforma tributaria, nell’attenzionare lo Statuto dei Diritti del Contribuente (arrt.4 del Disegno di legge delega), ha previsto pure una più efficace e chiara regolamentazione degli interpelli.
Addirittura, ha previsto pure una sorta di intelligenza artificiale che possa svolgere le funzioni di “assistente fiscale interattivo”.

Ha previsto pure, ma questa volta sorgono grosse perplessità sulla bontà di tale probabile norma, l’ipotesi di dover pagare un corrispettivo per le risposte fornite dai funzionari delle Entrate. Una soluzione che, in verità, può apparire veramente troppo amara laddove la normativa tributaria, anche grazie ai tanto auspicati “Testi Unici” non dovesse cambiare in meglio, principalmente assicurando, finalmente, la “certezza del diritto” (di cui, tuttavia, se ne afferma l’assoluta importanza nel Disegno di legge delega) che oggi, purtroppo, troppo stesso è mancante.

Speriamo che l’intelligenza umana, e non quella artificiale, specialmente di coloro che stanno lavorando sulla delega fiscale, sappia ben calibrare tutte le esigenze, specialmente, però, la necessità dei cittadini di conoscere, comunque, con assoluta certezza, gli obblighi ai quali sono tenuti.

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017