Lo Statuto del Contribuente nella Riforma Tributaria - QdS

Lo Statuto del Contribuente nella Riforma Tributaria

Salvatore Forastieri

Lo Statuto del Contribuente nella Riforma Tributaria

mercoledì 21 Giugno 2023

Nel Ddl delega, adesso all’esame di Camera e Senato, una revisione della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Novità significative sotto il profilo della tutela del cittadino

ROMA – Come è noto, è all’esame del Parlamento il disegno di legge contenente la legge delega sulla riforma tributaria. Tra i tanti punti oggetto di osservazione e di revisione da parte del Governo, c’è anche quello riguardante lo Statuto dei Diritti del Contribuente, la famosa legge 212 del 27 luglio 2000.
C’è da dire, al riguardo, che allora, nell’anno 2000, quando il citato “Statuto” fu introdotto, per la verità, e purtroppo, senza alcuna forza costituzionale, si trattò di un’approvazione parlamentare molto veloce ed assolutamente trasversale, proprio come se tutti i partiti di allora avessero voluto dimostrare l’intenzione di costruire qualcosa a difesa della legalità, latu sensu, ma senza un’efficacia tale da incidere veramente sulle disposizioni legislative ed amministrative di natura tributaria o comunque incidenti sui legittimi interessi dei contribuenti.

Ora, come già detto, con il Ddl sulla Riforma Tributaria lo Statuto torna alla ribalta. È con l’articolo 4 (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente) che si affronta l’argomento. Il detto articolo, giustamente, esordisce con il sottolineare i principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, nonché le prove su cui si fonda la pretesa.

Cosa ha previsto il Governo sullo Statuto del Contribuente

A tal fine, il Governo ha previsto nel disegno di legge quanto appresso:
a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell’interpello, al fine di:

  1. ridurre il ricorso all’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell’interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
  2. rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l’ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
  3. subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l’utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
  4. subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell’istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

d) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

e) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

f) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

g) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.

Certamente condivisibili, anzi estremamente auspicati, sono l’introduzione di alcune misure rilevanti, come l’accesso agli atti, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale ed il potenziamento dell’istituto dell’autotutela anche precedendone l’impugnabilità in certi casi.
Meno condivisibili, invece, sono le norme che sostanzialmente comprimono il diritto di interpello, come quello che prevede addirittura il pagamento di un contributo graduato in relazione al valore della questione ed alla tipologia del contribuente, seppure finalizzato alla formazione ed alla specializzazione del personale del fisco.

Nulla previsto per il Garante del Contribuente

Nulla, poi, nel disegno di legge delega, è stato previsto per il Garante del Contribuente. Eppure, disposizioni che potrebbero essere inserite nel nuovo “Statuto” ce ne sono tantissime.
Innanzitutto dovrebbe dato maggior peso all’attività del Garante del Contribuente, dandogli la possibilità concreta di trovare soluzione condivise con l’Amministrazione Finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l’effettivo rispetto dell’articolo 53 della Costituzione.
Sempre con riguardo al Garante, sarebbe necessario scrivere chiaramente che detto Organo è competente in tutte le questioni tributarie, a prescindere dall’Organo (Agenzie fiscali, Ministero, Enti locali, ecc.) che ha emanato l’atto. Sarebbe pure necessario prevedere una specifica e grave sanzione nel caso in cui l’ufficio interessato non risponda nel termine previsto dalla legge (30 giorni).
Sarebbe pure opportuno inserire nel nuovo Statuto alcune disposizioni che frenino attività non munite di effettiva certezza. Potrebbe essere istituita una sanzione in caso di mancata ottemperanza dell’ufficio ai provvedimenti giurisdizionali (che nelle more dell’esito del “giudizio di ottemperanza”, spesso danneggiano in modo irreversibile i cittadini).

Così come potrebbe essere prevista la necessità di una maggiore velocità, rispetto all’attualità, dell’esame della sussistenza di misure cautelari, a favore del contribuente, colpito da provvedimenti palesemente ingiusti.
Sarebbe pure opportuno inserire, sempre nel nuovo “Statuto”, la previsione di una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttoria dell’ufficio, visto che, palesi illegittimità nella predetta fase istruttoria, nonostante il parere della Corte di Cassazione (la quale sostiene che eventuali irregolarità del genere potrebbero essere fatte valere in sede di ricorso avverso l’atto impositivo comunque emanato), spesso danneggiano in modo irreversibile e grave il contribuente.

Un’altra questione che potrebbe essere attenzionata nel nuovo Statuto è quella della solidarietà tributaria. A prescindere dalla possibilità che con l’applicazione (in molti tributi) della solidarietà (con la notifica contemporanea a tutte le parti interessate) si verifichi una duplicazione di pagamento, capita talvolta (e questo è veramente grave) che l’obbligato principale (la parte soccombente) non voglia o non possa (magari perché fallito) versare quanto richiesto dall’Ufficio. In questo caso lo stesso ufficio, per il principio di solidarietà richiede lo stesso importo alla parte vittoriosa la quale si vede costretta a subire un danno assolutamente ingiusto, specialmente nella convinzione che se non è riuscita l’Amministrazione finanziaria a recuperare quanto a lei dovuto, allo stesso modo sarà impossibile per il privato cittadino tornare in possesso del denaro che, senza un titolo giusto ed effettivo, si è visto sottrarre dal fisco.

Poi, se la parte soccombente in un processo civile è un soggetto Iva, e non paga l’imposta di registro (in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del T.U. 131), la disparità di trattamento sarebbe veramente incredibile visto che, la parte vittoriosa, non soggetto passivo Iva, contrariamente all’altra parte (quella effettivamente debitrice) dovrebbe pagare l’imposta di registro in misura proporzionale.
Insomma, speriamo che il dibattito parlamentare ed i suggerimenti degli addetti ai lavori, possano colmare le lacune attualmente esistenti.

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