Luce e gas, attenzione alle “maxi bollette” - QdS

Luce e gas, attenzione alle “maxi bollette”

Michele Giuliano

Luce e gas, attenzione alle “maxi bollette”

mercoledì 03 Febbraio 2021

La questione della “prescrizione biennale” continua a far discutere: prime sanzioni dall’Agcm. L’invito delle Associazioni ai consumatori: “Inviate una contestazione alla compagnia”

ROMA – Nonostante una legge operativa dallo scorso 1 gennaio, la 205/2017, continua a tenere bando la questione del termine prescrizionale di due anni per la fatturazione nelle forniture di energia elettrica e gas.

Una problematica tornata a galla proprio in questi giorni con tre grandi operatori del settore a rivendicare importi in bolletta mai pagati dal consumatore, a cui sono state notificate delle maxi bollette per importi dovuti e risalenti ad oltre due anni prima. Consumatori e famiglie si sono trovati improvvisamente a confrontare richieste di somme eccessive, con ripercussioni sulle loro finanze.

Attualmente, le bollette di energia, del gas (e anche dell’acqua) che riportino consumi superiori ai due anni possono essere immediatamente contestate e non devono essere saldate. Una vicenda che è tornata alla ribalta e che ha portato all’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). È finita con una maxi sanzione per i tre operatori e dunque una piena ragione data ai consumatori: quelle somme richieste a conguaglio, in sostanza, non dovevano essere richieste e non possono essere riscosse perché prescritte.

Gli operatori durante l’istruttoria dell’Agcm, hanno contestato l’interpretazione di “pratica scorretta” evidenziando che tale norma abbia imposto al venditore del servizio il dovere di appurare l’eventuale responsabilità del cliente per la mancata/tardiva fatturazione. Pertanto, all’operatore stesso incomberebbe un obbligo di accertamento – ulteriore, autonomo e particolarmente pregnante- inteso a “comprovare, ossia verificare nel merito, sulla base dei documenti e delle altre evidenze probatorie – che ha quindi il dovere di reperire – non solo i dati e le dichiarazioni provenienti dal cliente/consumatore ma anche quelli provenienti dal Distributore”, nonostante il distinto ruolo qualificato di questi e la funzione pubblicistica svolta.

Quindi è stato evidenziato che il riconoscimento della prescrizione è previsto laddove il ritardo ultra biennale nella fatturazione dei consumi non dipenda dall’utente che, solo in tal caso, ha il diritto di eccepirla ed ottenerne il riconoscimento. I tre operatori, al contrario, hanno asserito che i conguagli e le relative fatturazioni sono state emesse nei confronti di chi ha in qualche modo impedito la lettura dei contatori, non dando quindi possibilità alla società di fatturare nei tempi previsti. Tesi che però non ha retto e l’Agcm ha invece condannato gli operatori, non riconoscendo alcun dolo al consumatore.

Una vicenda che inevitabilmente finisce per diventare materia di discussione per le associazioni dei consumatori che, sulla base proprio di quanto successo con questi tre operatori, hanno deciso di divulgare informazioni dettagliate nel caso in cui un utente sia oggetto di queste richieste di maxi conguagli. Secondo quanto asserisce il Ctcu, il centro consumatori tutela utenti, è consigliabile analizzare sempre con attenzione le bollette dell’energia o del gas pervenute, in particolare quando queste presentino importi superiori alla “media” normalmente pagata.

I consumatori devono controllare bene anche i periodi di consumo fatturati, per verificare la presenza di eventuali periodi prescritti. Nel caso si riscontrassero importi prescritti, e quindi non dovuti, è necessario inviare una contestazione scritta al fornitore, con riferimento all’intervenuta prescrizione. È da precisare che i venditori sono tenuti, in ogni caso, ad informare i clienti della possibilità di eccepire gli importi più vecchi di due anni, fornendo un modulo che faciliti la comunicazione della volontà di eccepire la prescrizione (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti presso cui inviare la richiesta.

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