Nuovo Governo, Giuffrè: "Tenere conto delle risorse per la Sicilia - QdS

“Non c’è un obbligo puntuale, ma interessi isolani vanno considerati nella distribuzione delle risorse”

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“Non c’è un obbligo puntuale, ma interessi isolani vanno considerati nella distribuzione delle risorse”

Redazione  |
domenica 23 Ottobre 2022

Il parere del professore Felice Giuffrè dell'Università di Catania sul principio di insularità che riguarda la Sicilia.

Sui riflessi del nuovo principio costituzionale sull’insularità abbiamo discusso con il professore Felice Giuffrè, ordinario di Diritto pubblico all’Università di Catania e presidente della Commissione paritetica Stato-Regione.

Professore, come influirà questa riforma costituzionale nella stesura delle leggi? In che modo Parlamento e Governo dovranno tenere conto della condizione di insularità?

“La recente riforma costituzionale ha reintrodotto il tema delle ‘isole’ e della ‘condizione di insularità’ in Costituzione. Dico ‘reintrodotto’ perché l’originario art. 119 Cost. – modificato con la riforma del titolo V della Carta – già menzionava in modo specifico le isole, ma il riferimento fu eliminato, inopportunamente, nel 2001. Oggi il nuovo testo prevede che ‘La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’”.

“Si tratta di una previsione differente da quella che era stata proposta con il disegno di legge di iniziativa popolare da cui ha preso avvio il processo di riforma. Il testo dell’iniziativa popolare, recitava così: ‘Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità e dispone le misure necessarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili’. È evidente che quest’ultima formula è più puntuale e sarebbe stata certamente più stringente per il legislatore. Tuttavia, anche la disposizione recentemente approvata reintroduce, al livello costituzionale, interessi che devono essere tenuti necessariamente in considerazione nell’opera di bilanciamento che conduce alla distribuzione delle risorse finanziarie”.

“È importante ricordare in proposito che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2019, ha sottolineato che i “costi dell’insularità” e “gli svantaggi strutturali permanenti”, tipici delle regioni insulari, sono parametri da tenere in considerazione per la determinazione delle componenti di entrata e di spesa dell’autonomia territoriale. La Corte, in particolare, si richiamava ad una norma di legge ordinaria e, precisamente, all’art. 27 della legge n. 42/2009 (sul c.d. “federalismo fiscale”). Ebbene, la reintroduzione del principio di insularità in Costituzione contribuirà a conferire stabilità a tale riferimento legislativo in materia di distribuzione delle risorse finanziaria tra Stato e Regioni insulari, mettendolo al riparo da future eventuali abrogazioni.

Il futuro Governo dovrà tenerne conto già dalla legge di bilancio 023?

“La necessità di tener conto della peculiarità delle isole’ e l’istanza tesa a promuovere ‘le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’ non introduce un obbligo puntuale per il Governo e per il Parlamento, come del resto accade con le altre numerose norme programmatiche previste in Costituzione [come, per esempio, quelle impegnano la Repubblica a rendere effettivo il diritto al lavoro (art. 4) o a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), etc.]. Tuttavia, si tratta di un indirizzo costituzionale che deve essere tenuto in considerazione, allorché si adotteranno le scelte sulla allocazione delle risorse e sugli investimenti infrastrutturali”.

“In questo senso, il principio di insularità opera su due piani. Innanzi tutto, dovrà essere declinato all’interno degli strumenti di programmazione economico-finanziaria in modo da riequilibrare la minor capacità di reddito per abitante che deriva dai costi dell’insularità. Al riguardo, proprio quest’anno, per la prima volta, la Commissione paritetica Stato-Regione da me presieduta – avvalendosi degli studi della Commissione tecnica nominata dall’Assessorato dell’Economia della Regione e del parere dell’Istat – ha fornito al Ministero dell’Economia una stima di costi per la Sicilia pari a sei miliardi di euro annui, cioè un importo corrispondente al 7,5 del Pil”.

“In secondo luogo, la condizioni di insularità e gli svantaggi che ne derivano dovranno essere oggetto di specifici interventi volti a ridurre il divario, per esempio, colmando il deficit infrastrutturale. Da questo punto di vista, la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina avrebbe una valenza pratica e, al contempo, un enorme significato simbolico”.

Quali criticità potrebbero nascere nel caso in cui una proposta di legge non preveda adeguate e specifiche misure per le aree insulari?

“Come ho già detto, sebbene dal riconoscimento della condizione di insularità non derivino obblighi puntuali per il legislatore, l’istanza assume il rango di principio o di interesse costituzionale. Pertanto, la Corte costituzionale potrebbe richiamare le istanze volte alla rimozione degli obiettivi svantaggi propri delle regioni insulari e dei cittadini che nelle stesse vivono nelle valutazioni in merito alla legittimità degli atti sottoposti al suo sindacato”.

“Insomma, sebbene la norma che riconosce il carattere peculiare dell’insularità sia una norma programmatica, la stessa ha un rilievo non certo secondario nella determinazione dei confini entro cui possono muoversi le politiche pubbliche volte al perseguimento della coesione sociale e territoriale della Repubblica”.

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