La prova testimoniale nel processo tributario - QdS

La prova testimoniale nel processo tributario

Salvatore Forastieri

La prova testimoniale nel processo tributario

venerdì 01 Dicembre 2023

Ammessa espressamente ma subordinata alle condizioni stabilite dalla legge 130/’22 che ha modificato il Dlgs 546/92. Le parti, per potersene avvalere, devono chiederla al Giudice che dovrà valutare se ritenerla necessaria

ROMA – Una delle novità più importanti riguardanti il processo tributario contenuta nella legge n. 130 del 31 agosto 2022, è quella di cui all’articolo 4, 3° comma, della citata legge, disposizione la quale, modificando il quarto comma dell’articolo 7 del Decreto legislativo 546/1992 (contenzioso tributario), ha eliminato il divieto assoluto dell’utilizzo della prova testimoniale nel processo tributario, stabilendo che “Non è ammesso il giuramento. La Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del Codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

In verità, il divieto della prova testimoniale aveva avuto anche il supporto della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000, ha ritenuto che non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra il processo tributario e gli altri tipi di processo.

C’è da dire pure che secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione, il precedente divieto della prova testimoniale non impediva l’utilizzo, seppure come semplice indizio, delle dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono sempre autorizzati a richiedere nella fase amministrativa di accertamento, ossia in una fase extraprocessuale.
Tali dichiarazioni, così come previsto anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24531 del 2 ottobre 2019, possono solo concorrere, come semplici indizi, se gravi, a formare il convincimento del giudice, in pratica assumendo il valore di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Ma, come già detto, con la modifica dell’articolo 7 del Decreto legislativo 546/92, a partire dal 16 Settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge 130/22), pur restando confermato il divieto del giuramento, e pur con qualche perplessità sulla possibilità (rimessa soltanto al Giudice) di ricorrere alla prova testimoniale, quest’ultima è stata ammessa espressamente anche nel giudizio tributario, seppure subordinata alle condizioni previste dalla legge, e più precisamente:
a) La Corte di Giustizia Tributaria deve ritenere necessaria la prova testimoniale (quindi è sempre rimessa alla scelta del Giudice) ai fini della propria decisione e, quindi, della sentenza;
b) Non è necessario l’accordo delle parti;
c) è esclusa in presenza di verbali e altri atti che fanno fede fino a querela di falso;
d) La prova testimoniale va fornita secondo quanto previsto dall’articolo 257 bis del CPC, ossia in forma scritta, per cui, così come prevede espressamente il Codice di rito, “Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione”.

Quindi, le parti, per potersi avvalere della prova testimoniale, devono chiederla al Giudice il quale, come già detto, se la ritiene necessaria ai fini della prova della violazione, ordina la formulazione della richiesta di testimonianza. Quest’ultima va fatta attraverso la compilazione di un modello da notificare al testimone.
Quest’ultimo, quindi, deve rendere la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, eventualmente precisando quelli ai quali non è in grado di rispondere, indicandone la ragione e sottoscrivendola in ogni sua parte.

Quindi, sempre il testimone, dopo avere autenticato la sua firma, la spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegnandola direttamente alla cancelleria della Corte di Giustizia Tributaria competente. Il testimone può avvalersi della facoltà d’astensione, ma in tal caso deve compilare un altro apposito modello indicando le ragioni dell’astensione.
Stante quanto previsto nello schema di decreto legislativo riguardante la riforma tributaria, il documento recante la prova testimoniale potrà essere sottoscritto con firma digitale, qualora il testimone ne sia dotato.

È utile ricordare che, sempre a seguito dell’entrata in vigore della legge 131 del 31 agosto 2022, il processo può aver luogo, su richiesta dalle parti fatta nel ricorso nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione, mediante collegamento audiovisivo il quale deve sempre assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

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