Quando i nonni sono chiamati a mantenere i nipoti - QdS

Quando i nonni sono chiamati a mantenere i nipoti

Gabriele DAmico

Quando i nonni sono chiamati a mantenere i nipoti

lunedì 27 Luglio 2020

Ordinanza n. 14951/20 della Cassazione: esigenze del minore tutelate dall’art. 316 bis del Codice civile. L’obbligo scatta se entrambi i genitori non sono in grado di sostenere economicamente i propri figli.

I figli di genitori separati o divorziati possono contare anche sull’aiuto economico dei nonni. Lo ha confermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14951/20 del 14 luglio scorso.

Gli Ermellini hanno stabilito, infatti, che anche se spetta “primariamente e integralmente” ai genitori mantenere economicamente i figli, nel caso in cui il genitore che ha a carico il figlio non riesce a coprire tutte le spese necessarie e il genitore che paga il mantenimento non ha mai potuto versare quanto dovuto, spetta ai nonni provvedere ad una parte del mantenimento del nipote. Questo, in ragione del fatto che l’obbligo degli ascendenti nei confronti del minore è di carattere sussidiario, cioè scatta solamente quando entrambi i genitori non sono in grado di sostenere economicamente i figli.

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione, ha confermato il diritto dei nipoti a poter contare economicamente sui propri nonni, un diritto che di per sé è già garantito dalla legge (in particolare dall’articolo 316bis del codice civile), ma che spesso, in questi contesti, molti nonni ritengono di potere disattendere.

In particolare, nel caso analizzato dai giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, è stato respinto il ricorso di un nonno contro la sentenza della Corte di Appello del tribunale di Perugia che aveva confermato la condanna a pagare 130 euro al mese in favore della madre del nipote.
Tra le accuse rigettate dai giudici della Corte di Cassazione, c’era quella che l’ex nuora non avrebbe dimostrato, durante le altre fasi del processo, che non poteva aumentare il suo reddito per far fronte alle spese necessarie al sostentamento del figlio, che tra l’altro necessita di specifiche terapie in quanto disabile.

Se la donna avesse potuto aumentare il suo stipendio (che in questo caso ammontava a 1.100 euro al mese) il nonno non avrebbe avuto nessun obbligo nei confronti del nipote, perché quando uno dei due genitori è in grado di mantenere da solo il minore non gli è consentito rivolgersi ai nonni per colmare le mancanze dell’altro genitore.

Ma non era questo il caso. Infatti, la donna ha documentato che era effettivamente impossibile riscuotere il mantenimento del padre del bambino, che non ha mai versato nessun assegno per il contributo al mantenimento del figlio, secondo un un accertamento effettuato dai giudici del merito che è impossibile mettere in discussione in sede di legittimità. Inoltre, i giudici della Corte di Cassazione hanno anche definito la situazione economica della madre “insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, perché è malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita”.
Una volta rigettato il ricorso del nonno, quest’ultimo è stato condannato a versare 130 euro al mese alla madre del nipote e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della donna, per un totale di 2.100 euro.

Gabriele D’Amico

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