Recuperare l’intonaco sotto il balcone - QdS

Recuperare l’intonaco sotto il balcone

Sebastiano Attardi

Recuperare l’intonaco sotto il balcone

martedì 27 Febbraio 2024

La Cassazione ha cambiato orientamento: le spese sono a carico del proprietario del balcone

Nei vecchi edifici condominiali, ma anche in quelli costruiti successivamente, avviene spesso che i balconi – e soprattutto il sottotetto – abbiano la necessità di essere riparati e ristrutturati. Nel passato, la Cassazione riteneva che le spese di riparazione del balcone e del “sotto balcone” (detto anche “cielino”, perché fa da tetto al balcone sottostante), spettassero al proprietario del balcone al quale esso fa da tetto.

Successivamente, però, la stessa Cassazione ha cambiato orientamento, per cui è pervenuta alla seguente conclusione. Quando il balcone è aggettante – cioè a dire quando esso sporge oltre la facciata dei muri esterni dell’edificio – esso rappresenta un vero e proprio allungamento dell’unità immobiliare del proprietario del balcone stesso, costituendone infatti una pertinenza.

Pertanto, nel caso in cui l’intonaco del balcone, nella parte sottostante, abbia appunto bisogno d’essere riparato, le relative spese sono a carico del proprietario del balcone aggettante. Nel caso in cui il proprietario non dovesse provvedere ad esso si sostituisce l’amministratore del condominio, e ciò per la sicurezza sia dei condomini stessi che dei terzi.

Non rientrano, invece, nelle spese del balcone a carico del suo proprietario, solo gli elementi esterni purché essi abbiano in sé un valore prettamente estetico e decorativo. In tal caso, infatti non hanno un’effettiva utilità ma servono solo per valorizzare l’armonia architettonico dell’edificio.

Se così, la riparazione degli elementi estetici dell’edificio condominiale sono sempre di competenza ed a carico del condominio, con la conseguenza che le relative spese vanno suddivise tra tutti i condomini in base ai millesimi delle rispettive proprietà (art. 1123 c.c.). Va anche detto che altri elementi esterni, quali quelli denominati “frontalini” – poiché svolgono solo una funzione di tipo estetico dell’edificio – sono sempre a carico dello stesso condominio.

Infatti, come già detto, esse accrescono il pregio della facciata per cui, come tali, rientrano nelle parti comuni dell’edificio. Da ciò consegue che la riparazione ricade su tutti i condomini, venendo ripartita tra di loro sempre in proporzione ai millesimi della proprietà di ciascuno di essi.

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