Riforma tributaria e fiscalità internazionale - QdS

Riforma tributaria e fiscalità internazionale

Salvatore Forastieri

Riforma tributaria e fiscalità internazionale

martedì 16 Gennaio 2024

Dlgs n. 209/2023: rivisti i criteri per individuare la residenza sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche. Altra novità è il regime per i cosiddetti rimpatriati che prevende l’abbattimento del 50% delle imposte

ROMA – Tra i decreti legislativi emanati dal Governo e già pubblicati in Gazzetta ufficiale, c’è anche il n. 209 del 27 dicembre 2023, riguardante la fiscalità internazionale, già in vigore dal 1^ Gennaio di quest’anno.

In virtù delle disposizioni previste dalla Legge delega n. 111 del 9 agosto scorso, sono stati rivisti i criteri per individuare la residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché un nuovo regime per i così detti “impatriati”.

Per quanto riguarda la residenza delle persone fisiche

Per quanto riguarda la residenza delle persone fisiche, l’art.1 del citato Decreto legislativo stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nel nostro Paese le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti.
Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Comunque, salvo prova contraria, resta immutato il principio secondo il quale si presumono residenti in Italia le persone iscritte che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Sostanzialmente, quindi, per le persone fisiche viene sostituito il concetto civilistico di domicilio (art.43 cc), ossia quello legato al luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, con il nuovo criterio che lo lega, invece, al luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Un concetto, quello recentemente introdotto, che, per la verità, lascia un po’ perplessi, volendosi ora privilegiare l’aspetto personale piuttosto a quello economico.

Per quanto riguarda le persone giuridiche

Per quanto riguarda le persone giuridiche, l’articolo 2, sempre ai fini delle imposte sui redditi, stabilisce che si considerano residenti nel nostro Paese le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Il concetto di direzione effettiva è legato alla continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria, invece, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.

In pratica, resta immutato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, ma viene meno quello basato sull’oggetto principale dell’attività svolta, criterio non conforme alla prassi internazionale.

Per quanto riguarda il regime degli “impatriati”

Per quanto riguarda il regime degli “impatriati” (art.5), e con riferimento al periodo d’imposta che decorre dall’anno 2024, è stato previsto uno speciale regime che prevede un’agevolazione per chi si trasferisce nel nostro Paese, con l’abbattimento dell’imponibile fiscale del 50%, per i contribuenti, ad elevata qualificazione e specializzazione, che trasferiscono la loro residenza in Italia e che percepiscono reddito di lavoro dipendente ed assimilato o di lavoro autonomo.

È necessario, però, non superare la soglia reddituale di 600.000 Euro, ed inoltre occorre che il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento. Gli stessi “rimpatriati”, devono pure impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni.

È prevista pure un’analoga agevolazione (art.6) per le imprese che trasferiscono la propria attività economica nel nostro Paese.
Anche a tali soggetti, che svolgono attività d’impresa o attività artistiche o professionali in modo associato, viene concesso l’abbattimento del 50% ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap.
In quest’ultimo caso non sono incluse le attività svolte in Italia nei due anni precedenti il trasferimento. Inoltre è necessaria la permanenza in Italia per almeno cinque anni.

Per quest’ultima agevolazione, tuttavia, occorre attendere il parere della Commissione Europea.
Particolari disposizioni sono previste, infine, all’articolo 8 e seguenti, per i grandi gruppi multinazionali (Global Minimum Tax) , gruppi caratterizzati da ricavi annui di almeno 750 milioni di Euro (soglia da raggiungere in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato).

Ciò allo scopo di assicurare che gli stessi gruppi multinazionali abbiano un livello minimo imponibile pari al 15% in relazione ai redditi prodotti in ogni paese in cui operano, attraverso l’introduzione di regole sull’imposizione integrativa e, più in particolare con la previsione di un’imposta minima integrativa, un’imposta minima suppletiva ed un’imposta minima nazionale.

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