Rottamazione quater e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - QdS

Rottamazione quater e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Salvatore Forastieri

Rottamazione quater e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

mercoledì 13 Settembre 2023

Sul sito dell’Agenzia Entrate e Riscossione sono già disponibili le somme definibili e i relativi importi da pagare. Agevolazione stabilita dalla L. 197/2022

ROMA – Come è noto, la Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), ha stabilito, in materia di riscossione, sia la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, sia lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Lo “stralcio” delle somme non superiori a 1.000 euro

Per quanto riguarda il cosiddetto “stralcio” delle somme d’importo non superiore a 1.000 Euro, affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, è l’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 che lo prevede, stabilendo una sorta di annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente.
Se si tratta di Enti pubblici creditori, la norma stabilisce che, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, sono questi stessi enti che possono scegliere di applicare o meno lo “stralcio” e la rottamazione, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione. Tali provvedimenti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023.

La Rottamazione quater

Altra cosa è la successiva disposizione dello stesso articolo 1 della legge 197/2022, che, ai commi da 231 a 252, prevede la definizione agevolata, comunemente denominata “Rottamazione quater”, quella che consente la chiusura, senza interessi, sanzioni, interessi di mora ed aggio, dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
Tale a disposizione, quindi, prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme che sarebbero state dovute a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora ed aggio. Sono dovute solo le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive ed i diritti di notifica.

Per aderire alla Definizione agevolata, occorreva presentare telematicamente, entro il 30 giugno 2023 (originariamente il termine era il 30/4/23, spostato in avanti dal D.L. 51/23), una dichiarazione di adesione.
Poi, entro il 30 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta ad inviare ai contribuenti che hanno presentato l’istanza la “Comunicazione delle somme dovute” per il perfezionamento della definizione agevolata.

Anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge, il pagamento dei carichi compresi nella Definizione agevolata deve essere effettuato:
a) in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più entro il 31 luglio 2023 come originariamente previsto);
b) nel numero massimo di diciotto rate (con interessi annui nella misura del 2%), la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, di pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Sempre a seguito dei differimenti previsti dal citato D.L. 51/23, è slittata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la data in cui le dilazioni di pagamento sospese, riferite a cartelle contenute all’interno della domanda di Definizione agevolata accolta dall’Agente della riscossione, saranno automaticamente revocate.
Come in molti altri casi di rateizzazioni fiscali, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni (così detto “lieve inadempimento”), anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Intanto, con la dovuta tempestività, nel portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione risultano già le somme definibili, con gli importi di pagare, e quelli che non è possibile definire in modi agevolato. Inoltre, per i contribuenti che hanno già ricevuto per PEC la comunicazione delle somme dovute, riceveranno la relativa copia.
Più in particolare, l’Agente della Riscossione, entro la fine di settembre, comunicherà ai soggetti che hanno presentato l’istanza di adesione, l’esito della richiesta della definizione agevolata comunicando, oltre all’accoglimento o al rifiuto della richiesta, anche l’ammontare totale delle somme dovute, le scadenze dei pagamenti e l’indicazione su come richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nello stesso sito, metterà anche a disposizione dei contribuenti interessati la copia di moduli di pagamento per le varie scadenze in caso di ratizzazione. I primi 10 bollettini sono già allegati alla comunicazione delle somme dovute. Sul sito sono pure indicate, oltre che le somme da pagare in modo agevolato, anche quelle “da saldare”.

Tag:

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017