Saldo e stralcio, il pasticcio di Riscossione Sicilia - QdS

Saldo e stralcio, il pasticcio di Riscossione Sicilia

Salvatore Forastieri

Saldo e stralcio, il pasticcio di Riscossione Sicilia

giovedì 16 Luglio 2020

Il timore, adesso, è che i soggetti interessati possano subire il danno della decadenza dell’agevolazione. Indicati a molti contribuenti siciliani importi a debito inferiori a quelli dovuti. L’Ente: “Mero errore tecnico”

PALERMO – Stanno arrivando a molti contribuenti siciliani alcune lettere di Riscossione Sicilia spa con le quali l’Agente della Riscossione comunica che, a seguito di un non meglio precisato “mero errore tecnico”, nei bollettini di pagamento inviati a coloro i quali si sono avvalsi del sistema di definizione agevolata chiamata “saldo e stralcio”, erano stati indicati importi a debito in misura inferiore a quelli effettivamente dovuti.

Parliamo dei soggetti i quali, trovandosi in comprovata difficoltà economica, avevano fatto istanza di definire i debiti per mancati pagamenti di somme derivanti dalle dichiarazioni presentate o di somme dovute a titolo di contributi previdenziali, iscritti a ruolo nel periodo che va dal 1^ gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, avvalendosi della procedura agevolata prevista dalla Legge 145 del 2018, che consentiva la definizione attraverso il pagamento delle sole somme dovute a titolo di tributo, interessi ed aggio all’agente della riscossione, senza sanzioni ed interessi di mora, in misura ridotta e diversificata (dal 16% al 35%) a secondo della situazione economica del contribuente risultante dall’Isee e comunque quando dall’Isee non risulti una “Situazione economica equivalente” riferita al nucleo familiare, non superiore a 20.000 Euro.

L’istanza andava presentata, dopo alcune proroghe, entro il 31 luglio 2019. I versamenti andavano effettuati entro il 30 novembre 2019, oppure in quattro rate con scadenza il 31 marzo 2020 (il 20%), il 31 luglio 2020 (il 15%), il 31 marzo 2021 (il 15%) ed il 31 luglio 2021 (il restante 15%).
L’Agente della Riscossione, ricevuta l’istanza, doveva inviare agli interessati una “Comunicazione di accoglimento” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute – comprese quelle maturate a titolo di aggio, rimborso spese per procedure esecutive e di notifica cartelle spettanti all’Agente della riscossione – per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

E proprio qui starebbe l’errore “tecnico” commesso da Riscossione Sicilia. Il nostro Agente della Riscossione, infatti, nelle comunicazioni pervenute a molti contribuenti, fa sapere che nei bollettini inviati è indicata una somma inferiore a quella effettivamente dovuta secondo quanto previsto dalla legge. Non è stata inserita, più in particolare, la somma corrispondente all’aggio che, come precedentemente detto, costituisce una componente della somma da pagare per estinguere il debito.

Per questo Riscossione Sicilia ha rifatto nuovamente il calcolo di quanto dovuto da ciascun contribuente, inviando una nuova “comunicazione delle somme dovute” (con lo stesso numero del documento originario), con allegati i nuovi bollettini RAV da utilizzare in sostituzione di quelli precedentemente inviati.

Il fatto è che alcuni pagamenti sono stati già effettuati, per cui non solo nasce il problema di come integrare il primo versamento (quello fatto in conformità al bollettino originario), ma ci si chiede pure cosa può accadere se l’integrazione (spesso di importi modestissimi) non viene fatto nei termini assegnati con la recente comunicazione.

La conseguenza più grave potrebbe essere quella secondo la quale, non effettuando l’integrazione, si decade dalla procedura agevolata del “saldo e stralcio”, per cui tornerebbe a rivivere il debito originario con la defalcazione degli importi che nel frattempo sono stati versati.
La questione, come è facile capire, è molto delicata.

Qui non si vuole fare commenti sulla possibilità di un errore quando l’errore viene commesso da una Pubblica Amministrazione fiscale.
E non si vuole mettere nemmeno in discussione il dovere, oltre che l’opportunità onde evitare probabili questioni, di integrare quanto previsto dalla legge per definire i propri debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2017, peraltro già abbondantemente “scontati”.

Si desidera soltanto che non accada che, per l’errore commesso, qualche contribuente, per un motivo qualunque, versi in ritardo quanto ulteriormente richiesto, subendo il gravissimo danno della decadenza dall’agevolazione che, come già detto, era stata a suo tempo già concessa dall’Agente della Riscossione.
Non dimentichiamo, infatti, che lo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000), all’articolo 10, tutela espressamente la buona fede del contribuente.

Non dimentichiamo, inoltre, che il Legislatore, seppure con riguardo ad ipotesi diverse da quella di cui parliamo, ha previsto il “lieve inadempimento”, una sorta di “errore scusabile”, quando, con l’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, che ha insito l’articolo 15 ter nel Dpr. 602/1973, ha previsto che non si decade dalla rateizzazione qualora si effettui il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, ed in questo caso saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo; nonché qualora si effettui un pagamento delle somme richieste con la comunicazione in misura insufficiente ma con una differenza non superiore al 3%, ed in questo caso sarà iscritta a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

Quindi, non ci resta che auspicare che, magari in sede di pubblicazione di uno dei prossimi decreti legge già “in lavorazione” o da convertire in legge, venga esteso e generalizzato l’istituto del “lieve inadempimento” o comunque, la possibilità di regolarizzare il mancato versamento entro la rata successiva, magari con la relativa sanzione (ma non con quella della decadenza dall’agevolazione), trovando in questo modo anche una soluzione corretta al problema che, qui in Sicilia, si è determinato a seguito dell’“errore tecnico” commesso da Riscossione Sicilia spa nell’invio dei bollettini di pagamento riguardanti le somme da versare per la definizione con il “saldo e stralcio”.

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