Settore doganale e accise, cosa prevede la delega fiscale - QdS

Settore doganale e accise, cosa prevede la delega fiscale

Salvatore Forastieri

Settore doganale e accise, cosa prevede la delega fiscale

martedì 17 Ottobre 2023

La riforma punta ad un riassetto del quadro normativo in conformità al diritto dell’Ue. Ci riferiamo all’insieme delle imposte su produzione e consumi diverse da quelle gestite da AdE ed Enti locali

ROMA – Anche il settore doganale e quello delle accise rientrano nell’ambito della riforma tributaria prevista dalla Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Sono in particolare gli articoli 11, 12 e 16 della citata legge che trattano del particolare settore tributario diverso da quello gestito dagli enti impositori come l’Agenzia delle Entrate e gli Enti locali.

Giova ricordare che la normativa di riferimento in materia doganale è rappresentata dal Reg. UE 952 del 2013 (Codice Doganale dell’Unione o ‘’Cdu’’), con il quale sono state introdotte norme e procedure doganali, applicabili sul territorio doganale dell’Unione europea, con l’obiettivo di pervenire ad un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati da tutti gli Stati membri.
Giova ricordare pure che, con il Dlgs. n.169/2016, articolo 20, si è provveduto a rivisitare e ad ampliare lo Sportello Unico Doganale, definito ora ‘’Sportello Unico Doganale e dei controlli’’, con il coordinamento con altre piattaforme pubbliche, sportello al quale sono devoluti tutti i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all’entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.

Con il comma 3 dell’art. 20 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016, viene previsto infine che le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana debbano concludere i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci.
Più recentemente, è stato emanato il regolamento sulla disciplina dello Sportello Unico Doganale e dei controlli attraverso il Dpr n. 25 del 29 dicembre 2021.

Per quel che riguarda le accise (le imposte di fabbricazione), la relativa disciplina è quella di cui al Testo Unico, D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni. Questo Testo Unico disciplina le imposte sulla produzione e sui consumi, comprese le relative sanzioni penali e amministrative, recependo la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE). Si ricorda che l’accisa (come quella sugli oli minerali, i derivati dal petrolio, l’energia elettrica, l’alcol e le bevande, i tabacchi) è un’imposta indiretta che colpisce specifiche produzioni e singoli consumi, commisurata principalmente sulla quantità dei beni prodotti.

Tornando alla recente delega sulla riforma tributaria, si ricorda con all’articolo 11 della legge 111 del 9 agosto scorso, il Legislatore impegna il Governo ad adottare decreti legislativi volti a: a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale; b) completare la telematizzazione delle procedure e migliorare l’offerta di servizi per gli utenti; c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali, anche semplificando le verifiche inerenti alle procedure doganali attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione; e) rivedere l’istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica23 gennaio 1973, n. 43.

All’articolo 12, invece, il Legislatore impegna il Governo a: a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili; b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata o dell’esenzione dall’accisa; c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente; d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente; e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell’accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato; f) rivedere la disciplina dell’applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all’aggiornamento dell’elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all’evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all’applicazione della medesima imposta di consumo.

All’ art. 16, intitolato “Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” infine, il Legislatore, escludendo espressamente alcuni principi generali applicabili per tutti gli altri tributi, impegna il Governo a: a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull’individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell’esonero, anche parziale, dall’obbligo della prestazione delle predette cauzioni; b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché’ di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Per quel che concerne il contenzioso tributario in ambito doganale/accise, sono previsti gli stessi principi e criteri direttivi individuati per gli altri tributi secondo l’art. 19 della Legge n. 111/2023. Tra questi figurano, in particolare, l’obiettivo di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo nonché´ di prevedere l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

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