Solidarietà tributaria e anomalie del sistema fiscale - QdS

Solidarietà tributaria e anomalie del sistema fiscale

Salvatore Forastieri

Solidarietà tributaria e anomalie del sistema fiscale

giovedì 12 Ottobre 2023

Chi vince una causa si trova spesso costretto a farsi carico delle spese del giudizio e dell’imposta di registro. In caso di successione ricade non solo su eredi ma anche sui soggetti che partecipano

ROMA – L’art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 9 agosto 2023 (legge delega per la riforma tributaria), prevede una revisione delle “modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile”. Tale disposizione è stata introdotta al fine di modificare l’art. 57 del Testo unico di cui al Dpr 131/1986 per quel che riguarda il pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ma, ad avviso di chi scrive, più in generale per una rivisitazione dell’intero argomento della solidarietà tributaria.

L’imposta di registra grava su tutte le parti

Attualmente, infatti, proprio in virtù del citato articolo 57 del Dpr 131/86, in determinati casi, l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro grava su tutte le parti che hanno partecipato all’operazione, anche in maniera indiretta (come gli agenti immobiliari) e, talvolta, di fatto anche solo una persona (essenzialmente il notaio o altro ufficiale rogante al quale viene notificato l’avviso di liquidazione) relativamente all’imposta “principale”, un soggetto il quale di quell’imposta non dovrebbe essere assolutamente inciso. Comunque, lo stesso articolo 57, dice che la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

Giova ricordare che il concetto di solidarietà è un concetto di natura civilistica. L’art. 1292 del c.c., infatti, stabilisce che “L’obbligazione è in solido quando più debitori (solidarietà passiva, ndr) sono obbligati tutti per la medesima prestazione (in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori (solidarietà attiva, ndr) ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
In pratica, nel caso di solidarietà passiva, e specificatamente in quella di natura tributaria, si ha una obbligazione solidale dal lato del debitore, quando più soggetti sono obbligati alla corresponsione della medesima prestazione nei confronti del creditore (l’Erario).

Spesso il costo grava su una sola parte

Capita però, anche troppo spesso, che il costo dell’imposta venga sopportato interamente da una sola delle parti coinvolte nell’operazione e, talvolta, nel caso di atti giudiziari, venga sopportata addirittura dalla parte vincitrice della controversia, perché il soccombente è troppo onerato da non potervi provvedere.
Capita appunto, nella registrazione degli atti giudiziari, che chi vince la causa è costretto spesso a rinunciare a quanto eventualmente devoluto a suo favore dal Giudice, ma anche a dovere pagare tutte le spese del giudizio ed anche l’imposta di registro dovuta per la formalità della registrazione della sentenza.
Occorrerà, in casi del genere, un decreto ingiuntivo, perché la parte vittoriosa ottenga quanto indebitamente (debitamente – però – nel concetto giuridico-fiscale) pagato, un percorso giudiziario che nella maggior parte dei casi si risolve con esito negativo.

La legge delega sulla riforma tributaria punta proprio ad eliminare questa anomalia, modificando il più volte citato articolo 57, al fine di porre subito subito a carico del soccombente le spese dell’imposta di registro.
Quando ciò sarà veramente realizzato con l’emanazione dei decreti delegati sulla riforma tributaria, sarà sicuramente una grossa operazione di giustizia sociale e fiscale.
C’è da dire, però, che, così come riportato dal ripetuto articolo 57 e da altre norme (cfr art. 36 D.Leg/vo 346/1990 – imposta di successione), il problema della solidarietà passiva tributaria non riguarda solo il caso della registrazione degli atti giudiziari.

La solidarietà, come prima accennato, si presenta in caso di pagamento dell’imposta di successione, pagamento del quale rispondono solidalmente tutti gli eredi, nonché nel caso di pubblici ufficiali, quelli che hanno rogato o autenticato l’atto, chiamati a pagare, direttamente per l’imposta principale, oppure altri soggetti che comunque hanno partecipato all’atto.
Ecco quindi che il principio della solidarietà (o del pagamento di un tributo da parte di un soggetto diverso da chi ne deve restare inciso) diviene talvolta un capestro.

Si pensi, per esempio, al caso di registrazione di un atto pubblico, dove il notaio versa l’imposta che, secondo l’interpretazione prevalente, risulta dovuta per un determinato trasferimento, ma che l’ufficio ritiene inferiore a quella dovuta, chiedendo, con avviso di liquidazione immediatamente esecutivo e solo a lui notificato, la differenza tra quanto preteso e quanto versato direttamente al notaio medesimo.
Una cosa assolutamente ingiusta, specialmente perché, in questo modo, tenendo – di fatto – (quanto meno provvisoriamente) fuori dal concetto di solidarietà le parti contraenti, quelle che veramente sono i debitori del tributo, si pretende subito una somma da un soggetto che, secondo tutti i principi etici e tributari, ma anche secondo il dettato della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione, di quell’imposta non può essere assolutamente inciso.

Ecco quindi, che, in sede di redazione dei decreti legislativi sulla riforma tributaria, una rivisitazione del principio della solidarietà tributaria dovrebbe essere una cosa assolutamente dovuta, al fine di evitare concetti ingiusti che certamente ledono i principi della giustizia tributaria alla quale, specialmente al fine di fare aumentare la tax compliance, si punta in maniera decisa da tanto tempo.

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017