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Sui figli delle coppie omogenitoriali

redazione

Sui figli delle coppie omogenitoriali

giovedì 30 Marzo 2023

Il tema del riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso (omogenitoriali) è molto dibattuto

Il tema del riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso (omogenitoriali) è molto dibattuto. Cerchiamo di fare chiarezza partendo da due sentenze della Corte costituzionale.

La questione oggetto della sentenza n. 32 del 2021 riguardava l’impossibilità, stante l’attuale della normativa, di menzionare nell’atto di nascita di due gemelle, concepite all’estero con la Procreazione medicalmente assistita (Pma) – ma nate e cresciute in Italia nell’ambito di una relazione stabile tra una coppia di donne – il nome della madre cosiddetta “intenzionale” accanto a quello della madre “genetica”. La Corte aveva ritenuto violate le tutele che la Costituzione assicura ai minori, rilevando tuttavia che spettava al legislatore la scelta tra un ventaglio di opzioni atte a rimediare alla accertata situazione di incostituzionalità.

Simmetrica è la situazione con cui la Corte si è confrontata nella sentenza n. 33 del 2021. A due uomini, padri di un figlio nato in Canada per mezzo della Gpa (gravidanza per altri, perseguibile penalmente in Italia) era stato negato il riconoscimento della sentenza canadese che li dichiarava entrambi genitori. La Corte ha ribadito che spetta al legislatore rimediare a una situazione di insufficiente tutela, dato che privare il minore di una seconda figura genitoriale, sì intenzionale ma altrettanto meritevole di riconoscimento di quella genetica per l’impegno profuso nell’accudire al figlio, equivale a non assicurargli tutta la protezione costituzionale cui avrebbe diritto.

In entrambe le decisioni la Corte avverte il Parlamento che una disciplina legislativa è improcrastinabile viste anche le sentenze della Corte europea (Cedu) che invitano gli Stati a normare queste situazioni per assicurare la permanenza e stabilità dei legami affettivi tra il bambino ed entrambi i genitori, a prescindere dal vincolo biologico, dal momento che insieme hanno in concreto svolto una funzione genitoriale, prendendosi cura del minore per un lungo periodo.

Lo scorso dicembre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di omogenitorialità di cui di cui alla sentenza 33, ha confermato che la sentenza straniera che riconosce i due genitori non può trovare ingresso in Italia perché contraria a “l’ordine pubblico internazionale”. L’unica soluzione consentita a tutela del minore rimane “l’adozione in casi particolari”, di cui all’art. 44 della legge n. 184/1983 sulle adozioni, da parte del genitore intenzionale (cosiddetta “stepchild adoption”). Soluzione, peraltro, a lungo termine, complessa e onerosa.

La Corte di Cassazione ha invece riconosciuto la trascrivibilità degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali femminili nati nei Paesi dove è consentita la fecondazione assistita per le coppie omosessuali.

Dal canto loro, i sindaci, nella loro qualità di ufficiali di stato civile, in alcuni casi, ben consapevoli delle difficoltà cui sarebbe andato incontro il figlio mono-genitoriale, hanno menzionati entrambi i genitori negli atti di nascita. In altri, vista la perdurante incertezza giuridica, solo quello genetico.

Le recenti circolari prefettizie hanno diffidato i sindaci dal registrare i due genitori nel caso di figli di coppie omogenitoriali maschili. Per i figli di coppie omogenitoriali femminili, se nati in Italia il doppio riconoscimento è escluso; se nati nei Paesi in cui è consentita la fecondazione assistita per le coppie omosessuali… sono in corso ulteriori approfondimenti! È urgente che il Parlamento intervenga mettendo da parte i calcoli di convenienza politica.

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