Tasi e Imu unificate per semplificare la tassazione sugli immobili - QdS

Tasi e Imu unificate per semplificare la tassazione sugli immobili

Maria Papotto

Tasi e Imu unificate per semplificare la tassazione sugli immobili

mercoledì 05 Febbraio 2020

La legge di Bilancio ‘20 (l. n. 304/19) riformula solo le aliquote di base della nuova tassa. Nessuna variazione sul presupposto dell’imposizione, invariate anche le scadenze

ROMA – La legge di Bilancio 2020 (l. n. 304/2019), in un’ottica di semplificazione della tassazione municipale sugli immobili, considera la Tasi come una “duplicazione dell’Imu non più sorretta da valida giustificazione” e come tale risulta ormai illogico il meccanismo di quantificazione dell’aliquota stessa.

La legge di Bilancio si concentra esclusivamente sulla riformulazione delle aliquote di base della nuova Imu. Dal 1° gennaio 2020, l’aliquota base viene fissata all’8,6 per mille, da applicare sugli immobili diversi dalle abitazioni principali, ed è costituita dalla somma dell’aliquota di base Imu (0,76%) e Tasi (0,10 %).

Nel merito, i sindaci avranno più poteri, tramite delibera comunale, potranno aumentare la nuova Imu fino a un massimo di 2 punti, quindi fino al limite del 10,60 per mille, oppure potranno anche decidere di ridurla, fino ad azzerarla. Solo per il 2020, la nuova Imu potrà essere portata fino a un massimo dell’11,40 per mille, ma solo per i Comuni che avevano già applicato per il 2019 le aliquote massime ad Imu e Tasi.

Nessuna variazione sul presupposto dell’imposizione, i soggetti passivi della nuova Imu sono i titolari di diritti di proprietà, altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali ed il locatario di immobili in leasing. Allo stesso modo, non è prevista alcuna modifica sull’esenzione già prevista per Imu e Tasi per l’abitazione primaria e relative pertinenze, di categoria catastale C2, C6 e C7. Restano esclusi dall’esenzione gli immobili adibiti ad abitazione principale ma appartenenti alle categorie Al, A8 e A9 – c.d. abitazioni di lusso.

La legge di Bilancio cancella l’esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all’Aire che, salvo modifiche, dal 2020 saranno obbligati a pagare le tasse sulla casa.

Confermate per la nuova Imu le agevolazioni e riduzioni da applicare in sede di calcolo del 50% per l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli e per gli immobili inagibili ed inabitabili.

Nessuna modifica sulle scadenze, anche la nuova Imu si pagherà in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. Tuttavia, è possibile versare l’imposta in una soluzione unica entro il 16 giugno. Con la prima rata, 16 giugno 2020, bisognerà pagare, in acconto, il 50% di quello che è stato versato nel 2019 come Imu e Tasi. Con la seconda rata, 16 dicembre 2020, a saldo, ci sarà il conguaglio sulla base delle aliquote che il Dipartimento delle Finanze pubblicherà sul proprio sito entro il 28 ottobre prossimo.

La legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori aliquote:
• 0,1% per i fabbricati rurali strumentali;
• 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25%) per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttive;
• 0,76% per i terreni agricoli;
• 0,76% per i fabbricati D.

In sintesi, la nuova Imu fonda le due tasse sulla casa, senza modificare il gettito atteso, e dunque, senza alcuna diminuzione per i contribuenti che se prima pagavano 50 di Tasi e 50 di Imu, adesso pagheranno 100 di Imu e 0 di Tasi.

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