Tax free shopping, il limite scende a 70 euro - QdS

Tax free shopping, il limite scende a 70 euro

Salvatore Forastieri

Tax free shopping, il limite scende a 70 euro

mercoledì 31 Gennaio 2024

Legge di Bilancio 2024: dal 1° febbraio le nuove disposizioni a sostegno della ripresa della filiera del turismo. Superata questa cifra possibile l’acquisto senza imposta di beni da trasportare nei bagagli fuori dall’Ue

ROMA – All’articolo 1, comma 77, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio per il 2024), in vigore dal 01/01/2024, è previsto che “Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, all’articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “lire 300 mila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 70”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024”.

Prendiamo atto con piacere di questa importante modifica, che si applica solo dal 1^ febbraio di quest’anno, non solo per il fatto che viene “tradotto” in euro uno dei tanti importi esposti ancora in lire nella diverse disposizioni tributarie esistenti, ma anche per il fatto che, allo scopo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, sostanzialmente per incentivare il turismo ed i consumi dei cittadini non europei sul territorio nazionale, viene ridotta da 300.000 Lire (pari ad Euro 154,90) ad Euro 70 la somma al di sopra della quale è applicabile l’agevolazione.

In pratica, con la modifica in commento, riguardante l’articolo 38 quater del Dpr 26 ottobre 1972 n.633 (Iva), dalla citata data del 1^ febbraio, le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 70 euro (non più 154,90), destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.

Si ricorda che tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione.

Per le cessioni di quelle prima citate, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha comunque diritto al rimborso dell’imposta eventualmente pagata per rivalsa, ma a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che si restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25.

Si tratta, comunque, di una misura, che peraltro si allinea parzialmente agli altri Stati Europei, la quale, se da un lato comporta, nell’immediato, una riduzione di gettito Iva (per la mancata percezione dell’Iva sui beni acquistati dai viaggiatori stranieri), dall’altro, secondo le stime del ministro del Turismo, Daniele Santanchè, avrà come diretta conseguenza, o addirittura con un effetto moltiplicatore, l’aumento della domanda turistica e gli investimenti, con incremento di gettito di 119 milioni di euro l’anno.

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