Terrazze e giardini, ecco come rifarli con l’incentivo - QdS

Terrazze e giardini, ecco come rifarli con l’incentivo

Marco Carlino

Terrazze e giardini, ecco come rifarli con l’incentivo

sabato 29 Febbraio 2020

Anche per quest’anno è stato confermato il “Bonus verde”: agevolazione per tutti i lavori eseguito fino al 31 dicembre. La misura prevede una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute

ROMA – Buone notizie per chi vuole eseguire lavori in casa e interventi di sistemazione a verde di terrazze e giardini. Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, viene confermato, anche per il 2020, il cosiddetto bonus verde. Introdotto con la Legge di Bilancio 2018, questo beneficio fiscale viene prorogato per tutti i lavori eseguiti fino al prossimo 31 dicembre e si aggiunge agli altri bonus dedicati alla casa previsti a partire dal 1° gennaio 2020.

Il bonus prevede una detrazione del 36% sulle spese sostenute per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, impianti di irrigazione e pozzi, e per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni.

La detrazione, che si applica nella dichiarazione dei redditi, va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Per cui, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile. Gli interventi incentivabili non saranno solo quelli realizzati dalle singole famiglie, ma rientrano anche tutti quegli investimenti effettuati in condominio. In tal caso lo sconto sarà maggiore, in quanto il tetto massimo di 5.000 euro verrà moltiplicato per tutte le unità immobiliare.

Sono agevolabili – fa chiarezza l’Agenzia delle Entrate – le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile il solo acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei giardini.

Il beneficio fiscale, però, non è previsto per immobili aventi uno scopo diversa da quella abitativo, vale a dire negozi o uffici. Si dovrà, quindi, tassativamente segnalare che i lavori verranno effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, in questo caso la detrazione si riduce della metà. Non rientrano, inoltre, nel bonus la manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo e i lavori in economia.

Per quanto concerne i beneficiari dell’agevolazione, hanno diritto allo sconto i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Nel caso in cui l’appartamento, sul quale sono stati realizzati gli interventi, sia stato venduto, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte verrà trasferita all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di successione, il beneficio fiscale si trasmetterà, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Quanto alle modalità di pagamento delle spese, queste dovranno essere effettuate attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità delle operazioni: bonifico bancario o postale, assegni, carte di credito o di debito. Inoltre, nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

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