Agevolazioni per le imprese del Sud: come beneficiarne - QdS

Agevolazioni per le imprese del Sud: come beneficiarne

Maria Papotto

Agevolazioni per le imprese del Sud: come beneficiarne

venerdì 12 Luglio 2019

Credito di imposta per chi decide di ampliare o diversificare la produzione in azienda. Rimangono esclusi gli investimenti di mera sostituzione di immobili, beni e veicoli

ROMA – Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni, che effettuano nuovi investimenti, dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, possono beneficiare di un credito d’imposta per gli investimenti finalizzati all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 paragrafo 3. lettera a) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea e delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue, paragrafo 3, lettera c) del Tfue.

Nello specifico, sono agevolabili gli investimenti relativi:
• alla creazione di un nuovo stabilimento;
• all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
• ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante acquisto da terzi, leasing, contratto di appalto e realizzazione in economia. Mentre, sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione e l’acquisizione di beni immateriali, immobili e veicoli.

Determinazione dell’agevolazione

La percentuale del credito d’imposta riconosciuto varia in relazione all’ubicazione delle imprese. Per le imprese, ammissibili agli aiuti ai sensi all’articolo 107 paragrafo 3. lettera a) del Tfue, ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, la misura del credito d’imposta è pari al:
· 45% dell’investimento netto, per le piccole imprese;
· 35% dell’investimento netto, per le medie imprese;
· 25% dell’investimento netto, per le grandi imprese.
Per le imprese, ammissibili agli aiuti ai sensi all’articolo 107 paragrafo 3. lettera c) del Tfue, ubicate in Molise e Abruzzo, la misura del credito d’imposta è pari al:
· 30% dell’investimento netto, per le piccole imprese;
· 20% dell’investimento netto, per le medie imprese;
· 10% dell’investimento netto, per le grandi imprese.
Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

Comunicazione preventiva

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30.06.2016 e fino al 31.12.2019. L’Agenzia delle Entrate, una volta recepita tale comunicazione, verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contri¬buente sotto la propria responsabilità. Nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a 150.000,00 euro, vengono effettuate le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159. Qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comu¬nica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Inoltre, tale credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, che hanno fatto scaturire tale credito d’imposta. Inoltre, ai fini fiscali, tale credito è da considerarsi come contributo tassabile ai fini Irpef, Ires e Irap.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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