Assicurazioni: danni biologici accertabili anche senza verifiche “strumentali” - QdS

Assicurazioni: danni biologici accertabili anche senza verifiche “strumentali”

redazione

Assicurazioni: danni biologici accertabili anche senza verifiche “strumentali”

sabato 20 Aprile 2019

ROMA – Stop definitivo della Cassazione alle assicurazioni. Un durissimo colpo giunge dalla Suprema Corte con due decisioni già massimate, la sentenza 10816/19 e l’ordinanza 10189/19.
Ne dà notizia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ritiene utile rilanciare questi due provvedimenti che hanno chiarito, si spera definitivamente checchè ne vogliano le compagnie assicuratrici, che i danni biologici conseguenti a sinistri stradali, come il più classico dei “colpi di frusta”, possono essere accertati anche senza il ricorso a strumenti come radiografie, tac o risonanze magnetiche, nonostante la stretta introdotta nel 2012 dal decreto Cresci Italia. tale deduzione deriva dal fatto che la professione medica può essere vincolata, in quanto la visita e l’esperienza del sanitario sono insostituibili e un vincolo probatorio all’accertamento strumentale sarebbe a rischio incostituzionalità poichè il diritto alla salute è tutelato dalla Carta fondamentale.

E l’orientamento già avviato da alcuni precedenti, stavolta può dirsi ufficiale e senza alcuna ombra di dubbio, nel momento in cui sono stati rigettati sul punto ed in entrambe le controversie approdate innanzi alla Suprema Corte, i ricorsi delle società assicurative: nel primo caso era stata contestata la lesione al rachide cervicale “per la mancanza di un accertamento clinico strumentale obiettivo”. Per la Cassazione, però, la modifica degli articoli 138 e 139 del codice assicurazioni private introdotta dal decreto legge 1/2012 costituisce un giro di vite sulle micropermanenti, vale a dire le lesioni con esiti fino al 9 per cento ed è un invito ad una rigorosa verifica da parte di tutti gli addetti ai lavori, dunque magistrati, avvocati e consulenti tecnici.

Ciò per favorire la concorrenza e combattere le frodi alle assicurazioni. Ma la legge non va interpretata nel senso che la prova della lesione debba essere fornita soltanto con l’accertamento clinico strumentale. I criteri scientifici per accertare il danno biologico sono quelli tipici della medicina legale: accertamento visivo, clinico e strumentale, senza vincoli gerarchici e da utilizzare secondo le leggi della professione medica.

Ci sono casi nei quali la natura della malattia e la modestia della lesione impongono l’accertamento strumentale perché è l’unico in grado di fornire la prova rigorosa richiesta dalla normativa. Ma ce ne sono altri in cui la diagnostica per immagini non risulta necessaria a una diagnosi attendibile: l’importante resta consegnare ai giudici conclusioni “scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili”.

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