Contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione - QdS

Contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione

Serena Giovanna Grasso

Contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione

mercoledì 02 Ottobre 2019

Pubblicato sulla Guri 216 il decreto del ministero dei Trasporti con cui si ripartiscono i dieci milioni stanziati dal Fondo. Alla Sicilia spettano 719 mila euro (il 7,2% del totale). La fetta più consistente è assorbita dalla Lombardia (1,6 milioni)

PALERMO – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 216 del 14 settembre il decreto del ministero dei Trasporti dello scorso 4 luglio, a firma dell’allora ministro Danilo Toninelli, con cui si ripartiscono le risorse per il 2019 destinate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Alla Sicilia vanno oltre 719 mila euro, pari al 7,2% dei dieci milioni di euro complessivamente destinati alle venti regioni italiane.

La fetta più consistente è assorbita dalla Lombardia (1,6 milioni di euro, corrispondenti al 16,2% del totale). Seguono a distanza Lazio (oltre un milione di euro, pari al 10,7% del complessivo), Campania (988 mila euro, ovvero il 9,8% del totale) ed Emilia Romagna (828 mila euro, pari all’8,3% del totale). La Sicilia, in particolare, detiene il settimo importo più elevato su base nazionale.

Come si legge nelle premesse del decreto, “la necessità di procedere ad un sollecito riparto” della dotazione di dieci milioni di euro è stata ravvisata anche alla luce della mancata assegnazione di risorse al Fondo nel periodo 2015-2018. La dotazione di dieci milioni di euro, relativa al 2019, è stata assegnata al Fondo dalla Legge numero 205/2017, articolo 1, comma 20. I contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione sono attinti dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione non è illimitata ma è stabilita annualmente con la legge finanziaria e può essere eventualmente incrementata con risorse stabilite dalle Regioni.

Le Regioni ripartiscono le quote tra i Comuni di propria spettanza. Mentre questi ultimi, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei requisiti. Le Regioni possono anche definire, sentiti i Comuni, le finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6 comma 5, del decreto legge numero 102 del 31 agosto 2013.

I Comuni, poi, definiscono l’entità e le modalità di erogazione di contributi individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi (in osservanza dell’articolo 11, comma 8, della Legge 431/98). Fermo restando le finalità del Fondo, le risorse ripartite possono essere usate anche per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato.

Le risorse statali non ripartite dalle singole Regioni entro sei mesi dall’erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell’anno successivo. Per tale motivo, le Regioni sono chiamate a dare comunicazione del riparto ai Comuni al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi.

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