All’Asi calatino 341 mila euro di danno erariale - QdS

All’Asi calatino 341 mila euro di danno erariale

Francesca Pecorino

All’Asi calatino 341 mila euro di danno erariale

martedì 28 Agosto 2012

Indebita percezione di contributi pubblici (£ 661.050.000) dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale per un opificio industriale. Emissione di fatture e assegni che facevano figurare costi fittizi per opere in tutto o in parte inesistenti

PALERMO – In materia di danno erariale, esaminiamo la sentenza n. 3805 del 2011, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti, nell’ambito del procedimento promosso dal Procuratore regionale nei confronti della Esacar Snc e dei due soci-amministratori.
Si tratta di un processo incardinato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio per indebita percezione di contributi pubblici (£ 661.050.000, erogati dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale), emessa, nei confronti della predetta società, dalla Sezione penale del Tribunale di Caltagirone. La somma, corrisposta in due quote, sarebbe dovuta servire alla realizzazione di un opificio industriale.
Il citato finanziamento veniva erogato sulla base della documentazione di spesa presentata dalla società in questione, per la realizzazione di diversi interventi da parte della ditta Tramo sud Srl e della ditta Fragapane Giuseppe.
Dette spese avevano per oggetto l’esecuzione di opere murarie e l’acquisto di macchinari ed attrezzature funzionali all’attività di officina per carrozzeria svolta dalla Esacar Snc.
Si è, pertanto, provveduto ad effettuare appositi controlli sulle fatturazioni, in modo da individuare un’eventuale condotta illecita ascrivibile agli amministratori della società convenuta.
Per quanto concerne i rapporti tra la Esacar Snc e la Tramo sud Srl, è stata evidenziata una serie di fatturazioni che nascevano da uno scambio delle rispettive posizioni di fornitore e cliente, con conseguente reciproca emissione di fatture ed assegni, allo scopo di far figurare dei costi fittizi, per i quali la Esacar avrebbe beneficiato del contributo comunitario per opere diverse e, per di più, in tutto o in parte inesistenti.
Per la fornitura di parte del materiale, è stato evidenziato addirittura l’intervento di una terza società, la quale in realtà è stata l’unica a provvedere in merito.
Alla fine, alla Esacar non è rimasto altro che ricomprendere tra i documenti di spesa sia le fatture emesse dalla Tramo sud, che quelle emesse dalla La Fiaz Srl (la terza società in questione) e ciò, per identici lavori e forniture, in modo da beneficiare dei contributi in relazione ad importi gonfiati ad arte.
Ma, quel che è più grave, dalla documentazione analizzata, la Guardia di Finanza ha scoperto che, con riferimento alla fornitura ed al montaggio della copertura e tamponatura in pannelli coibentati, la prima opera è stata effettuata da una terza società, mentre la Tramo sud ha semplicemente montato i pannelli e fornito un cancello in ferro. Ciò è tanto più verosimile se solo si presta attenzione al fatto che i pagamenti all’effettiva ditta fornitrice sono stati effettuati con assegni  tratti dal conto personale del socio della Esacar, mentre per il resto sono stati emessi assegni a favore della Tramo sud ma con la  previsione della successiva cessione a favore della ditta Isotecnica pannelli Srl (la terza società di cui sopra).
Lo scopo era quello di far lievitare gli importi, inserendo nelle fatture somme considerevoli (per esempio, £ 82.000.000, ascritti al semplice montaggio dei pannelli!).
Quindi, da una spesa effettiva di £ 7.000.000 per la fornitura e posa in opera del citato cancello, si arriva ad importi fatturati per complessive £ 89.123.288 per lavori mai del tutto eseguiti.
Stessa situazione si è potuta riscontrare in relazione ai lavori che avrebbero dovuto essere effettuati dalla ditta Fragapane Giuseppe e che, invece, sono stati realizzati da una terza impresa.
Ed ancora, per quanto concerne i rapporti tra la Esacar e la ditta individuale fornitrice dei macchinari, il titolare di quest’ultima risultava essere un evasore totale (così come dichiarato dallo stesso), fittiziamente interposto nelle operazioni di fatturazione, quando in realtà gli stessi erano stati forniti da altra ditta e ceduti all’evasore di cui sopra, il quale provvedeva a sovrafatturare di circa il 50%.
Alla luce dei superiori fatti, la Procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ha richiesto il rinvio a giudizio della Esacar e dei soci di fatto e di diritto Saitta e Mineo.
Il danno erariale ascrivibile alla Esacar, è stato quantificato in € 341.404,00. Pertanto, la Procura regionale ha disposto la citazione in giudizio della società e dei soci Mineo Mario e Saitta Raffaele, per sentirli condannare al pagamento della superiore somma oltre interessi e rivalutazione, da corrispondersi in favore dell’Agenzia di Sviluppo Integrato Spa (Asi) di Caltagirone, quale soggetto intermediario locale.
I convenuti, invitati a dedurre, hanno presentato le loro difese, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale ed hanno eccepito l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria. Infine, hanno sottolineato l’infondatezza dell’accusa, domandando, tra l’altro, l’integrazione del contradditorio a favore del terzo socio non citato in giudizio.
Il Collegio, da parte sua, ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, che si è poi concluso con provvedimento che dichiarava non doversi procedere verso i sig.ri Mineo e Saitta, attesa l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti.
La Corte precisa, inoltre, che in capo ai soci sussiste una responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali, tenuto conto “delle  gravissime irregolarità poste in essere dall’amministratore della Esacar Snc con l’intento di perpetrare una frode sui fondi comunitari”.
Ed ancora,  afferma: “che la realizzazione delle finalità che l’Amministrazione voleva conseguire tramite l’intervento disposto in  favore della Esacar Snc, è stata vanificata dall’illecito perpetrato da quest’ultima che ha indotto l’Amministrazione a distrarre somme destinabili a fini leciti di interesse collettivo in favore di iniziative dirette a soddisfare interessi puramente egoistici”.
La Corte, tenuto conto delle risultanze istruttorie e che non è provata in atti la partecipazione del Saitta, ha condannato la Esacar Snc ed il socio amministratore in solido, Mineo, al pagamento nei confronti dell’Agenzia di sviluppo integrato di Caltagirone della somma di € 341.404,00, oltre rivalutazione monetaria, ed interessi legali.
 

 
Un accoglimento parziale e un rigetto, nel dispositivo
 
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 55488 del registro di segreteria,
1) in parziale accoglimento della domanda della Procura Regionale, CONDANNA la ESACAR DI SAITTA RAFFELE E MINEO MARIO S.N.C, con sede in Grammichele (CT), nella persona del legale rappresentante pro tempore ed il socio-amministratore sig. Mineo Mario, in solido, a pagare, in favore dell’Agenzia di sviluppo integrato di Caltagirone spa di Caltagirone, soggetto intermediario locale, la somma di € 341.404,00, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla data del suo effettivo esborso da parte della P.A. sino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi legali sulle somme così rivalutate da quest’ultima data sino al soddisfo. Pone, altresì, a carico dei predetti convenuti, in solido tra loro, i 2/3 delle spese processuali che, fino alla presente fase di giudizio si liquidano, a favore dello Stato, in € 590,66.
2) RIGETTA, nel merito, la domanda del Procuratore regionale e, per l’effetto, proscioglie il convenuto Saitta Raffaele dal prospettato addebito; liquida in favore della difesa del sig. Saiita Raffaele € 500,00 per onorari e € 200,00 per diritti, oltre agli accessori di legge come e se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4 novembre 2011.   
L’estensore dott. Antonio Nenna
Il Presidente f.f. dott. Vincenzo Lo Presti
 


Il caso del privato che incide negativamente sul piano della Pa
 
In ordine all’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti, occorre specificare come la Corte  si sia basata sul disposto dell’art. 1, comma 2 L. 20/1994 e, quindi, sulla circostanza che il termine prescrizionale decorra dalla scoperta del fatto delittuoso e cioè dalla richiesta di rinvio a giudizio dei due soci, emessa nell’ambito del procedimento penale del 2006.
Bisogna approfondire anche un ulteriore aspetto preso in esame dai Giudici e ciò, con riferimento all’intervenuta richiesta di integrazione del contraddittorio, che, secondo la Giurisprudenza della Corte dei Conti, non può essere disposta dalla Sezione giurisdizionale.
L’accertata responsabilità del Mineo trova il suo fondamento nel fatto che è al medesimo che spetta  “l’amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio”, e che risponde (nella sua qualità) del danno, in solido con la società.
La grave condotta illecita posta in essere dal Mineo, quale soggetto privato, potrebbe indurre in errore e far ipotizzare un possibile difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
Ed invero, il Giudice contabile, nella sua sentenza, – confermando la sussistenza delle gravissime irregolarità poste in essere dalla società con l’intento di frodare i fondi comunitari – richiama  la pronunzia n. 4511/2006 della Suprema Corte di Cassazione, con la quale la stessa a Sezioni Unite ha statuito che : “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pa, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l’ente pubblico – anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore – di cui deve rispondere davanti al giudice contabile”.
Il discrimine fondamentale tra la giurisdizione ordinaria  e quella contabile, quindi, non va ravvisato nella qualità del soggetto ma nella natura del danno e nel fine perseguito.
Il privato, che con la sua consapevole condotta illecita genera uno sviamento delle risorse pubbliche per giovare esclusivamente ai suoi fini, cagiona un danno all’ente pubblico, che ha destinato le citate somme “ai fini leciti di interesse collettivo”.
Il punto fondamentale degno di nota è il riconoscimento da parte della Corte del rapporto di servizio sussistente tra la Pa e la società destinataria del contributo, “in quanto compartecipe dell’attività amministrativa finalizzata allo sviluppo economico sociale del territorio”.
 
Avv. Francesca Pecorino
del Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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