L’articolo 1 del provvedimento stabilisce che “Palermo, Catania e Messina sono definite città metropolitane e l’ambito territoriale coincide con il perimetro del centro abitato. Le città metropolitane non fanno parte e non possono fare parte dei consorzi comunali”.
Con decreti del Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, stabilisce l’articolo 2, “vengono individuati i procedimenti di competenza che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, rispettivamente dei comuni e dei consorzi comunali nell’ambito delle materie di cui alla legge regionale 9/86, nonché della gestione integrata dei rifiuti e della gestione integrata del servizio idrico”.
Quest’ultimo deve essere composto da “tutti i sindaci in carica dei comuni che costituiscono il consorzio comunale”. Il presidente è eletto in seno al consiglio consortile dai sindaci dei comuni che fanno parte del consorzio. La votazione può avvenire con voto telematico. La giunta viene eletta tra i componenti del consiglio consortile a maggioranza semplice. E’ composta dal presidente, che la presiede e da un numero di componenti che non deve essere superiore a: otto nei consorzi comunali con popolazione superiore a 500 mila abitanti; sei nei consorzi comunali con popolazione superiore a 350 mila abitanti; quattro nei consorzi comunali con popolazione pari o superiore a 150 mila abitanti. Il presidente e la giunta restano in carica trenta mesi. Cessano dalla carica in caso di “approvazione di una mozione di sfiducia votata dai componenti del consiglio consortile”.