Credito d’imposta, prevista la riapertura dell’avviso - QdS

Credito d’imposta, prevista la riapertura dell’avviso

Emiliano Zappala

Credito d’imposta, prevista la riapertura dell’avviso

martedì 14 Maggio 2013

Gli aiuti previsti dalla Legge 106/2011 concretizzati in una prima tranche di 65 mln € a imprese che hanno assunto lavoratori svantaggiati. Sarà pubblicata sul sito ufficiale a favore di nuove assunzioni effettuate dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013

CATANIA – Sono passati 10 mesi da quando è stato pubblicato l’avviso pubblico n. 1 del 25 luglio 2012 con cui l’assessorato regionale al Lavoro ha dato avvio alla L. 106/2011 sul credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati da parte delle imprese siciliane. Per questo tipo di ingaggio la prima tranche di agevolazioni ammontava a 65 milioni di euro.

Le lungaggini del primo avviso
La pubblicazione e poi l’attuazione della graduatoria ha attraversato un percorso lungo e accidentato, dovuto prima ai ritardi nella pubblicazione della graduatoria e in seguito agli oltre 700 ricorsi presentati al dipartimento Lavoro che hanno richiesto l’intervento della Corte dei Conti.
Dopo la cifra di 65 milioni dall’assessorato Lavoro apprendiamo che sarà presto attivata una seconda tranche di finanziamenti, con lo stanziamento di risorse residue a favore del credito d’imposta per le assunzioni effettuate dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013. Il dipartimento Lavoro conferma che per le assunzioni avvenute in quel lasso di tempo è prevista un’ulteriore somma che ammonta a 20 milioni di euro. Per la riapertura dell’avviso e la presentazione di eventuali istanze invece “sarà data comunicazione sul sito istituzionale del dipartimento stesso”.

A chi è rivolta l’agevolazione
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”. Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato”:
• chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
• i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
• chi vive solo con una o più persone a carico;
• i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
• chi è membro di una minoranza nazionale.
Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il “valore” del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”. Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap. Si perde il diritto al bonus quando: 1) il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; 2) i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; 3) vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

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