Con le novità del 2016 Cig in deroga per non più di tre mesi in un anno - QdS

Con le novità del 2016 Cig in deroga per non più di tre mesi in un anno

Michele Giuliano

Con le novità del 2016 Cig in deroga per non più di tre mesi in un anno

giovedì 05 Maggio 2016

La Circolare n. 56 dell’Inps mette dei “paletti” alle novità previste dalla legge di Stabilità per la proroga dell’integrazione salariale. Le Regioni avranno la possibilità di stanziare al massimo un cinque per cento di fondi rientranti nel proprio bilancio

PALERMO – Con la circolare numero 56 dell’Inps, l’Istituto di previdenza sociale, si mettono dei paletti alle novità per gli ammortizzatori sociali, introdotte dalle “Legge di stabilità”, in particolare dal comma 304 dell’articolo1 della legge numero 208 del 28 dicembre 2015 inerente le “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
È stato disposto un incremento, per l’anno in corso, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio scorso e fino al 31 dicembre di quest’anno. Anzitutto il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge numero 83473 dell’1 agosto 2014 che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la cig in deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.
“Al riguardo – scrive l’Inps – va precisato che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva, così come disciplinato dal decreto legislativo 148 del 2015. L’unità produttiva si identifica, quindi, con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa”.
Nel caso specifico delle domande di Cig in deroga regionale non saranno da ricomprendere nella definizione di unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva andrà effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”). “A tal fine si precisa – aggiungono dall’istituto di previdenza – che, in fase di autorizzazione da parte delle sedi Inps, per le unità produttive autorizzate dalle Regioni e Province autonome potrà essere richiesta ulteriore documentazione probatoria e che le unità produttive che non rispondano ai criteri anzidetti, dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata aperta la posizione contributiva presso l’Inps”.
Il trattamento di mobilità in deroga non potrà essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.
Per i restanti lavoratori non ricompresi nelle precedenti categorie il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al Testo Unico approvato con decreto numero 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi. Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto numero 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali e quindi delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, e successive modificazioni. Gli effetti di questi trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

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