Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, dovranno essere adottati uno o più decreti da parte del dirigente generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito che dovranno individuare gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate nonchè contenere le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della legge stessa.
a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate Pmi, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, altresì, alle imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione.
4. Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere.
5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.
6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima.
7. Nell’ “Allegato A”, che fa parte integrante della presente legge, sono specificate le singole attività dei settori individuati ai precedenti commi.
a) per le Pmi operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006);
b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all’Allegato II al (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" e, per le Pmi operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”, se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all’Allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I.
a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1;
b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell’articolo 1;
c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al comma 3 dell’articolo 1.
Il dirigente generale del dipartimento regionale delle Finanze e del credito , entro il 31 gennaio, d’intesa con le Autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della competente Commissione Ars, con decreto annualmente determina le risorse da utilizzare sui relativi programmi, nei limiti di cui sopra.