Danni subiti da strada dissestata, al Comune l’obbligo di risarcire - QdS

Danni subiti da strada dissestata, al Comune l’obbligo di risarcire

Iole Gagliano

Danni subiti da strada dissestata, al Comune l’obbligo di risarcire

sabato 11 Dicembre 2010

Ha la responsabilità giuridica di custodire le arterie per evitare incidenti

ROMA – Non è un mistero che le strade italiane versano in cattive condizioni di manutenzione, anche perché la maggior parte sono “antiquate”. I centri storici, in particolare, presentano caratteristiche che rendono la strada pericolosa per la salute degli automobilisti e per la vita dei motociclisti. La Giurisprudenza si è occupata in numerose occasioni della questione del risarcimento dei danni richiesto ai Comuni per gli incidenti che si verificano a causa dei dissesti delle strade.
In particolare, il problema è quale sia la disposizione del Codice Civile a cui riferirsi, se l’art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) o l’art. 2051 (danno cagionato da cose in custodia). L’applicazione dell’art. 2043 fa sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la “buca” rappresentava un’insidia trabocchetto caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo dell’ imprevedibilità. L’applicazione dell’art. 2051 consente una inversione della prova: il Comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio.
La Cass. Civ. Sez. III, con una recentissima sentenza del 15/10/2010, n. 21328, ribadendo e precisando alcuni principi già enunciati in una sentenza di solo alcuni mesi prima (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 aprile 2010, n. 9456), ha statuito che, in base all’art. 2051 del Codice Civile, “incombe sul Comune sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulle strade che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l’impiego di agenti di Polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada”. Pertanto, secondo quanto stabilisce l’art. 2051 C.C., spetta al Comune l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito ovvero, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.

Avv. Iole Gagliano
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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