Danni cagionati dagli animali, ne risponde il proprietario - QdS

Danni cagionati dagli animali, ne risponde il proprietario

Cristina Cali

Danni cagionati dagli animali, ne risponde il proprietario

venerdì 26 Agosto 2011

Responsabilità penale anche del custode per le lesioni cagionate

PALERMO – In tema di danni cagionati da animali il nostro ordinamento giuridico pone la responsabilità dell’evento lesivo in capo al proprietario o al soggetto che custodiva l’animale nell’arco temporale in cui si è verificato l’illecito.
Il proprietario (o il soggetto preposto alla custodia dell’animale) risponde, infatti, in relazione agli specifici obblighi che gli derivano dalla posizione di garanzia, collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell’animale e poteva controllarne la reazione.
In particolare, l’art. 672 c.p. intitolato “Omessa custodia e malgoverno di animali” punisce  con la sanzione amministrativa da euro 25 a 258 chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta.
Alla stessa pena soggiace chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Per escludere la colpa del custode dell’animale non è sufficiente che lo spazio ove questo sia tenuto risulti chiuso e recintato, dovendo essere comunque verificata l’oggettiva idoneità della recinzione ad impedire che i terzi e l’animale vengano a contatto.
A tale proposito la Corte di Cassazione (sentenza n.29957/11) ha recentemente confermato la condanna inflitta ad un ricorrente siciliano per il delitto di lesioni colpose aggravate; l’uomo era  proprietario di un cane che aveva ferito due bambini, uscendo dalla proprietà dell’uomo a seguito della rottura della serratura del cancello.
Secondo gli ermellini non poteva essere accolta la prospettazione difensiva circa l’imprevedibilità dell’evento addebitato all’imputato. La responsabilità può, infatti, essere esclusa solo in presenza della prova del caso fortuito che consiste nell’essersi verificato un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile del custode il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, non ha potuto adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell’evento in assenza di colpa anche minima.
Diversa problematica si pone con riferimento agli animali vaganti sul territorio che possono cagionare lesioni alle persone e costituire causa di incidenti stradali.
Il sistema legislativo affida ai Comuni  la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani, alle ASL, invece, sono assegnate le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Ne consegue che nel caso di danni provocati da animali randagi a persone o cose sono tenuti al risarcimento del danno le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti ed i Comuni (Cass. Sez. III Civ., n. 10190/2010).

Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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