Diritto all’assegno divorzile negato quando si ha una famiglia di fatto - QdS

Diritto all’assegno divorzile negato quando si ha una famiglia di fatto

Eloisa Bucolo

Diritto all’assegno divorzile negato quando si ha una famiglia di fatto

martedì 20 Settembre 2011

Cassazione: il diritto al mantenimento entra in uno stato di quiescienza

CATANIA – Il nostro ordinamento, in caso di separazione, garantisce al coniuge privo di adeguati redditi propri e a cui non sia stata addebitata la separazione, il diritto al mantenimento dal coniuge economicamente più abbiente. L’ammontare dell’assegno viene stabilito dal giudice in base ai redditi del coniuge obbligato. Accade spesso che il coniuge separato o divorziato, tenuto alla corresponsione, costituisca un nuovo nucleo familiare, convivendo more uxorio, e questa circostanza non legittima di per sè una diminuzione del contributo per il mantenimento, poiché è l’espressione di una scelta e non di una necessità, (Cass. 22/11/2000, n. 15065). Ma se a convivere è l’avente diritto all’assegno cosa accade?
Fino ad oggi la Cassazione si è pronunciata affermando che l’ex coniuge, che avvia una convivenza, non perde il diritto al mantenimento tranne che la convivenza non acquisti carattere di stabilità e affidabilità tale da incidere sulla propria situazione economica, annullando o riducendo lo stato di bisogno (Cass. 8/7/2004, n. 12557). In questo caso la parte obbligata alla corresponsione è legittimata a chiederne la riduzione o la sospensione. La prova, della convivenza e, soprattutto, del miglioramento delle condizioni economiche, non è facile da dare ed è a carico del coniuge tenuto alla corresponsione. In passato neppure la nascita di un figlio è stata ritenuta sufficiente a provare che la convivenza more uxorio del destinatario dell’assegno con un terzo avesse caratteri di stabilità e continuitò tali da giustificare la revisione dell’assegno medesimo (Cass. 4/2/2009, n. 2709).
Di recente, però, la Cassazione, 1 sez. Civ., è intervenuta nuovamente in materia con la sentenza n. 17195, depositata lo scorso11 agosto, con la quale, non solo, ha deciso che la formazione di una famiglia di fatto può far venir meno il diritto all’assegno divorzile, ma ha anche dato una nuova definizione di “famiglia di fatto”. Tale concetto, per la Corte, va rivisto nel senso che “Essa non indica soltanto il convivere come coniugi, ma individua una vera e propria famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole”.
Ha ribadito, inoltre, la Corte che il diritto al mantenimento entra in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto ed in tal modo il coniuge tornato single avrà di nuovo diritto agli alimenti.
Come spesso succede, la Cassazione con le sue sentenze anticipa gli opportuni interventi del legislatore che in occasione di modifica della Carta Costituzionale sarebbe opportuno rivedesse l’art.29 per adeguarlo alla reale vita sociale.

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