Il provvedimento segue le numerosissime segnalazioni da parte di persone fisiche e giuridiche che hanno lamentato la ricezione di chiamate indesiderate a carattere promozionale da parte di molteplici operatori. Tra di esse alcune hanno riguardato telefonate provenienti da utenze telefoniche che sono risultate riconducibili ad Enel Energia spa. Sarebbero state effettuate oltre a chiamate di carattere commerciale con intervento di operatore, anche telefonate cosiddette “mute” (quelle cioè nelle quali il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messo in comunicazione con alcun interlocutore) la cui ricezione reiterata e continua, a volte anche per 10-15 volte di seguito, ha cagionato un particolare disturbo ai destinatari ai quali, in difetto appunto di interlocutore, sono stati preclusi tutele e rimedi.
La causa della maggior parte delle “telefonate mute” è la conseguenza di un problema organizzativo delle società che si occupano di effettuare telefonate commerciali. Il sistema d’instradamento automatico, utilizzato da alcune di esse, per accelerare i tempi di lavoro, mette in comunicazione le singole utenze dei cittadini con gli operatori del call center addetti alla promozione e può indirizzare un numero di chiamate superiore all’effettiva disponibilità degli operatori, cosicché il telefono del cittadino squilla, senza che dall’altra parte ci sia un operatore disponibile.
Il destinatario, non essendo stato preso in carico dall’operatore non solo riceve la telefonata “muta”, ma è anche ricontattabile, perché la precedente chiamata non è andata a buon fine. Per evitare il protrarsi di questo fastidioso fenomeno il Garante, ha dunque prescritto una serie di misure per evitare di insidiare la tranquillità di utenti e consumatori. Nello specifico ha imposto a carico della società in questione l’adozione di una serie di misure, anche tramite istruzioni di carattere tecnico ai propri responsabili, atte a garantire che il sistema impedisca la reiterazione della chiamata su un contatto cosiddetto “abbattuto” ed escluda la possibilità di richiamare quella specifica utenza per un intervallo almeno pari a 30 giorni. Prescrivendo, inoltre, che delle misure adottate venga fornita adeguata documentazione al Garante entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 120 mila euro.