Guida in stato di ebbrezza anche per l’ubriaco che dorme in auto - QdS

Guida in stato di ebbrezza anche per l’ubriaco che dorme in auto

Cristina Cali

Guida in stato di ebbrezza anche per l’ubriaco che dorme in auto

mercoledì 07 Marzo 2012

Cassazione: è irrilevante che l’automobilista sia in fase di marcia o di sosta

PALERMO – La fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche al soggetto trovato seduto al posto di guida del veicolo in sosta, privo di conoscenza e risultato positivo al test alcolemico.
Il conducente ubriaco potrebbe, infatti, raggiungere il luogo nel quale si addormenta in stato di ebbrezza o potrebbe lasciarlo prima di aver smaltito l’alcool, mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità propria o altrui.
Sull’argomento è recentemente intervenuta la Suprema corte che ha ritenuto irrilevante ai fini dell’integrazione della condotta di cui all’art.186 del Codice della strada che l’automobile sia in fase di marcia o di sosta se il soggetto si è posto alla guida in condizione di ebbrezza.
In particolare, secondo gli ermellini il reato in questione risulta integrato allorché sia raggiunta la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo da intralciare il traffico (Cass. Sez. IV, n.5404 del 10.02. 2012).
La Corte di cassazione ha, quindi, annullato con rinvio la decisione del Tribunale in quanto carente di motivazione in ordine ai momenti che avevano preceduto la presenza dell’imputato all’interno dell’autovettura parcheggiata con il motore acceso e nelle condizioni di ripartire. 
È, invero, compito del giudice di merito compiere una scrupolosa indagine ed effettuare dettagliati accertamenti (quali la posizione e lo stato dell’autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, le ragioni della presenza sul posto, il luogo di residenza dell’imputato nonché quelli di partenza e di destinazione) per verificare se la persona sorpresa a bordo dell’autovettura si sia deliberatamente posta alla guida in condizioni di ebbrezza.
La sentenza in esame si pone all’interno dell’orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui la “fermata” rappresenta una fase della circolazione, sicché appare del tutto irrilevante ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento di effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass. sent. n. 37631/2007).
Frequentemente tale reato viene definito con decreto penale di condanna (art. 459 e ss. C.p.p.), procedimento speciale in cui il P.M., valutate le prove e le condizioni necessarie, richiede al G.I.P. l’emissione di un provvedimento di condanna, nel quale potrà esser diminuita la pena fino alla metà del minimo previsto.
Qualora il G.I.P., emetta il suddetto decreto lo notifica all’imputato, il quale entro 15 giorni può impugnarlo altrimenti lo stesso, dopo il quindicesimo giorno, diviene immediatamente esecutivo.
Inoltre è possibile ottenere la sostituzione della pena principale col lavoro di pubblica utilità, a norma dell’art. 186, comma 9-bis cod. str., come introdotto dall’art. 33 legge n. 120/ 2010, il cui positivo svolgimento determina l’estinzione del reato, la revoca della confisca della vettura e la riduzione della metà del periodo della sospensione della patente.
 

 
Le pene previste dall’art. 186 del Codice della strada
 
L’art. 186 del codice della strada, che disciplina l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza individua tre scaglioni di pena da applicarsi:
a) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), oltre sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ;
c) l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e  l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Vi è una distinzione tra violazione amministrativa, nel primo caso, e reato penale nelle restanti due ipotesi. Infatti, nel caso di reato, a seguito dell’accertamento si aprirà un procedimento penale a carico del conducente del veicolo.

Avv. Cristina Calì
Avv. Nunzia Scandurra
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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