Ai malati terminali cure certificate - QdS

Ai malati terminali cure certificate

Pierangelo Bonanno

Ai malati terminali cure certificate

mercoledì 30 Maggio 2012

Sulla Gurs n. 21/2012 la circolare del 10 maggio scorso dell’assessore Russo mette ordine. Per l’assistenza domiciliare da parte delle onlus occorre l’autorizzazione dell’Asp

PALERMO – Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.21 del 25 maggio 2012 è stata pubblicata la “Direttiva per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative”. La Circolare del 10 maggio 2012 è indirizzata dall’assessorato alla Salute ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali.
Al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale il rilascio dell’autorizzazione sanitaria da parte delle A.S.P., l’assessorato alla Salute produce le direttive vincolanti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.
Gli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative, per l’esercizio delle attività in questione, dovranno essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall’A.S.P. Precisa la Circolare che le attività di che trattasi comportano l’erogazione di prestazioni sanitarie esclusivamente a livello domiciliare, con riferimento alle caratteristiche della sede operativa di cui gli organismi dovranno essere dotati si precisa quanto segue.
La sede operativa della Onlus qualora il regolamento condominiale non ne preveda il divieto, può essere ubicata anche in un appartamento di civile abitazione in possesso del titolo di abitabilità. La sede operativa deve essere organizzata per l’accoglienza di disabili avvalendosi di mezzi idonei quali ad esempio montascale, c.d. scoiattolo etc. che consentano il trasferimento degli stessi dall’ingresso dell’edificio sino ai locali della stessa sede. La sede operativa sarà utilizzata solo ed esclusivamente come sede amministrativa in quanto le attività ivi espletate sono correlate a: Accoglienza; Avvio delle procedure finalizzate alla presa in carico dei pazienti; Organizzazione di riunioni multi professionali per la discussione dei casi clinici; Sostegno e supporto anche psicologico all’équipe curante in particolari situazioni di difficoltà; Formazione ed aggiornamento del personale; Attività amministrativa. Nella stessa sede non devono essere erogate ad alcun titolo prestazioni sanitarie che, viceversa, vengono espletate esclusivamente presso il domicilio dei pazienti.
Pertanto l’A.S.P., referente per il territorio in cui viene presentata dalla Onlus l’istanza di autorizzazione della propria sede operativa finalizzata all’accreditamento, deve provvedere alle verifiche di competenza dei requisiti tenendo conto dell’esclusivo utilizzo amministrativo di tale sede.
 


Il dg dell’Asp comunica il budget assegnato per contratti triennali
 
Si ribadisce nella direttiva che l’autorizzazione sanitaria costituisce il prerequisito per accedere all’accreditamento istituzionale. L’accreditamento consente agli organismi in questione di potere esercitare le attività sull’intero territorio regionale. Per l’apertura di ogni altra sede operativa il legale rappresentante deve produrre all’A.S.P. territorialmente competente apposita autocertificazione attestante l’avvenuta attivazione della nuova sede operativa secondo i requisiti strutturali, tecnologici, funzionali ed organizzativi previsti. In ogni caso, ad avvenuta contrattualizzazione, gli organismi avranno l’obbligo di assicurare la presenza di una sede operativa ubicata nel territorio provinciale dell’A.S.P. con cui sarà sottoscritta la convenzione.
 Il direttore generale di ogni A.S.P. al fine di assicurare l’erogazione delle cure palliative domiciliari, procederà a convocare i legali rappresentanti delle Onlus accreditate a livello regionale, ai quali verrà comunicato, in base al fabbisogno stimato di prestazioni per quel territorio provinciale, il budget da assegnare per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare ai malati in fase terminale. Dopo tale negoziazione verranno stipulati i contratti (almeno triennali) in analogia a quanto già disposto con riferimento all’assistenza domiciliare integrata. Per quanto riguarda il personale sanitario potranno essere stipulati contratti di lavoro anche di tipo “libero professionale” fermo restando la piena osservanza degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di esclusività di rapporto di lavoro e di incompatibilità.

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