La legge di bilancio e le circolari dell’Agenzia delle entrate contengono conferme e modifiche sulla tassazione dei redditi prodotti dai docenti e dai ricercatori rimpatriati
L’art. 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e le circolari dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 102028/2022 e del 24 maggio 2022 n. 17 hanno apportato conferme e modifiche alla tassazione dei redditi prodotti nel nostro Paese dai docenti e ricercatori rimpatriati dall’estero o provenienti dalla Comunità europea.
Esaminiamo cosa prevede dal corrente 2022 la normativa per i redditi prodotti in Italia da tali “cervelli”.
Misura della tassazione e relative condizioni
I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui alle seguenti lettere a) e b), previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione detta sopra in favore dei ricercatori rimpatriati relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione suddetta, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione riservata ai ricercatori residenti allestero che rientrano in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unita’ immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedent al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione suddetta, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
I proventi conseguiti da docenti e ricercatori sono esenti dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
Come pagare
Ai fini dell’applicazione dei benefici detti sopra, i docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dal 31 marzo 2022 – I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La suddetta richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa sotto la responsabilità del lavoratore dichiarante (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), deve contenere: a) nome, cognome e data di nascita; b) il codice fiscale; c) l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della qui setta richiesta; e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro; f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione in discorso, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine; g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento dell’imposta dovuta; h) l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero; i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione in esame, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; j) gli estremi del versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5-ter, dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, effettuato secondo le modalità fin dette.
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento dell’imposta un’unica soluzione, come si è detto sopra.
Salvatore Freni