Agriturismo e fattorie didattiche, come funziona la detrazione dell’Iva - QdS

Agriturismo e fattorie didattiche, come funziona la detrazione dell’Iva

Salvatore Forastieri

Agriturismo e fattorie didattiche, come funziona la detrazione dell’Iva

mercoledì 05 Agosto 2020

Tutti i chiarimenti in materia di imposizione diretta forniti dall’Agenzia delle Entrate. Regimi che cambiano a seconda delle prestazioni erogate o dei beni prodotti

ROMA – Interessante “Risposta ad interpello” dell’Agenzia delle Entrate, la n. 228 del 28 luglio scorso, avente per oggetto “Regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva e delle imposte dirette – Art. 34 del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 32 del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917.”.

Con il documento di prassi prima citato, l’Agenzia fornisce, oltre ai chiarimenti in materia di imposizione diretta, anche importanti spiegazioni riguardanti la corretta applicazione del regime speciale per l’agricoltura previsto dall’articolo 34 del Dpr. 26 ottobre 12972 n. 633.
Si ricorda che, in base al predetto articolo, per le cessioni di prodotti elencati nella prima parte della Tabella A allegata al Dpr. 633/72, l’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli beni prodotti, mentre la detrazione prevista dall’art. 19 è forfettizzata nella misura pari all’importo risultante dall’applicazione, sull’ammontare imponibile, delle “percentuali di compensazione” stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze.

Partendo da questa regola fondamentale, l’Agenzia, rispondendo ad una richiesta di consulenza, ha fatto conoscere il proprio pensiero in merito ad alcuni punti che hanno dato luogo ad alcuni dubbi interpretativi.

Ha precisato, tra l’altro:
Il regime speciale, con detrazione Iva in modo forfettario tramite le percentuali di compensazione, è applicabile alla produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio derivanti dalla coltivazione di uve e olive proprie, in quanto tali prodotti rientrano tra quelli previsti dalla Tabella A, parte I.
Non è applicabile, invece, alla produzione e commercializzazione di marmellata, in quanto tale prodotto non rientra nella citata Tabella A. L’Iva relativa alla cessione della marmellata è quella del 10%, prevista dal n.73), parte III della Tabella A allegata al citato Dpr. 633/72.

In caso di attività, occasionale e accessoria, di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo che includono solo beni di produzione propria è pure applicabile il regime speciale. Tuttavia, qualora il cesto regalo comprenda sia beni propri che di terzi, ai primi si applica il regime speciale con le percentuali di compensazione, mentre ai secondi si applicano le normali regole del regime analitico.
Qualora, poi, il cesto comprenda prodotti soggetti ad aliquote diverse, all’intera confezione va applicata l’aliquota ordinaria.

In caso di svolgimento dell’attività agricola unitamente all’attività di agriturismo (quest’ultima con detrazione Iva forfettaria del 50%), comprendente l’attività di degustazione dei prodotti aziendali, è necessario separare le attività ai sensi dell’articolo 36, con obbligo di fatturazione dei passaggi di beni dall’attività agricola a quella agrituristica. Ciò vale se entrambe, o anche una sola delle attività, siano effettuate in regime speciale.

La separazione delle attività è necessaria anche se viene svolta l’attività di fattoria didattica, in quanto le prestazioni didattico-educative, riconosciute da programmi statali o regionali, sono esenti ai sensi dell’art. 10, n. 20). A tale attività è quindi applicabile il meccanismo del pro-rata di cui all’art. 19-bis.

In considerazione della compresenza di attività soggette a regimi Iva diversi, è necessario tenere distinte contabilità per le prestazioni didattiche rese in esenzione e per quelle rese nell’ambito dei diversi regimi forfetari descritti.

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