Amministrative, le regole anti Covid per il voto - QdS

Amministrative, le regole anti Covid per il voto

redazione web

Amministrative, le regole anti Covid per il voto

domenica 03 Ottobre 2021

Da quello in quarantena e in ospedale alle modalità per l'inserimento della scheda nell'urna. Possono votare anche i positivi. Undici milioni e mezzo di euro per la sanificazione degli ambienti

Elezioni amministrative 2021, attive le regole anti covid alle urne per il voto in sicurezza.

Se il decreto approvato il 17 agosto dal Cdm inizierà la sua conversione da martedì 5 ottobre in aula a Montecitorio, i suoi effetti – che ricalcano quanto stabilito per le elezioni 2020 dal decreto del 4 agosto 2020 – sono già attivi per le consultazioni amministrative previste per oggi e domani e lunedì e per l’eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre, che interessa 1348 comuni, tra cui diverse grandi città (Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna), venti capoluoghi di provincia, il rinnovo della Giunta e l’elezione del presidente della Calabria e le consultazioni suppletive nei collegi della Camera a Roma-Primavalle e Siena.

Il decreto, infatti, “individua apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio”, garantendo l’esercizio e la raccolta del voto “anche per gli elettori positivi al Covid, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario”.

Dal voto in quarantena e in ospedale all’inserimento della scheda nell’urna, ecco le norme.

LE REGOLE

L’inserimento della scheda nell’urna (quando non previsto il tagliando anti frode, che viene applicato dal presidente alle schede per le suppletive della Camera), “viene riservata al singolo elettore proprio nell’ottica di ridurre le occasioni di contatto ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica”.

Con l’articolo 2 vengono costituite le sezioni elettorali negli ospedali e strutture sanitarie che ospitano reparti Covid (già previsto da un precedente decreto dell’agosto 2020), ma introduce il voto per i cittadini in trattamento o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario, con la raccolta domiciliare del voto.

Questa disposizione – non contenuta nella disciplina precedente – ha il fine di consentire l’esercizio del diritto di voto nei Comuni in cui non vi siano le sezioni ospedaliere.

I compiti del seggio speciale verranno limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

Il provvedimento stanzia un fondo con una dotazione di 11.438.910, destinato a interventi di sanificazione dei seggi elettorali e dei protocolli sanitari di sicurezza.

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