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Appalti opachi senza informazione, in Sicilia trasparenza indispensabile

Giovanna Naccari

Appalti opachi senza informazione, in Sicilia trasparenza indispensabile

giovedì 28 Gennaio 2021

Anche se la Regione può applicare il dl 76/2020, l’Anac ha precisato che sia comunque possibile il ricorso alle procedure ordinarie. Nell’Isola preda della corruzione è auspicabile che gli Enti non vi rinuncino

Palermo – Un incentivo agli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi che si traduce in tempi ridotti per l’affidamento degli appalti e degli incarichi ai professionisti. Lo ha deciso il legislatore nazionale fino al 31 dicembre di quest’anno, per far fronte alle ricadute economiche negative determinate dalla pandemia da Covid-19. Il provvedimento è contenuto nel decreto legge 76 del 16 luglio 2020: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 120 dell’11 settembre 2020.

La macchina amministrativa del Paese si dota di un motore nuovo con l’affidamento più veloce dei servizi di architettura, ingegneria e di gare senza bando, ma introduce un altro tema, quello della trasparenza e della libera concorrenza che in questo modo si sacrifica per fare spazio al tempo.

Perché, se da un alto le norme nascono per spingere l’economia, dall’altro possono creare distorsioni con vantaggi economici a pochi, a danno di molti.
La trasparenza dell’azione amministrativa con la comunicazione rivolta al maggior numero di imprese e professionisti, infatti, si rende necessaria per assicurare quei principi di parità di trattamento di economicità, di efficacia e di qualità delle prestazioni, che hanno ispirato il Codice dei contratti pubblici e che ora sono messi all’angolo. La Regione siciliana ha applicato il Dl 76/2020 con la circolare n. 186673 del 16 dicembre 2020 scaricabile dal sito istituzionale, link dell’assessorato Infrastrutture e mobilità, Dipartimento tecnico.

In sintesi, sino al 31 dicembre 2021 per gli appalti di lavori saranno possibili affidamenti diretti sino ad un importo di 150 mila euro; procedure di gara senza bando sino alle soglie comunitarie (articolo 36, Dlgs 50/2016, successive modifiche e integrazioni); procedure di gara senza bando per lavori di importo sopra la soglia comunitaria quando l’ordinarietà è impossibile a causa della pandemia da Covid 19. In questo intervallo di importo, per gli affidamenti degli incarichi in alcuni settori di cui approfondiamo nell’articolo a parte, le stazioni appaltanti sono abilitate a deroghe, tranne eccezioni.

Gli incarichi dei servizi di architettura ed ingegneria (vedi articolo sotto) sino al 31 dicembre 2021 saranno affidati direttamente sotto l’importo di 75mila euro. Per incarichi da 75mila a 100 mila euro ci sarà la procedura negoziata, senza bando (articolo 63); l’affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura per importi superiori a 100mila euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, sarà con procedura negoziata senza bando. Infine, oltre le soglie ci sarà la procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.

Insomma, per diversi appalti, si potrà ignorare il diritto-dovere della trasparenza. Sarebbe un fatto grave, specie in una regione come la Sicilia “dilaniata” dalla corruzione. E, d’altronde, non è un obbligo farne a meno: l’Anac ha infatti precisato, come spiega il dirigente regionale Salvatore Lizzio nell’intervista in pagina, che “sia anche possibile il ricorso alle procedure ordinarie se la Stazione Appaltante possa dimostrare che tali procedure non siano un appesantimento burocratico rispetto al Dl 76”.

salvatore lizzio

Salvatore Lizzio

“Regione tenuta ad applicare le disposizioni del decreto”

Abbiamo approfondito il tema con il dirigente generale del Dipartimento tecnico dell’assessorato Infrastrutture e mobilità, Salvatore Lizzio, che ha firmato la circolare n. 186673 del 16 dicembre 2020, con la quale si applica il Dl 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Lo Statuto speciale della Regione non obbliga il recepimento delle norme nazionali? Perché l’avete recepita?
“L’articolo 24 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 recepisce il codice dei contratti, Dlgs. 50/2016, in maniera ‘dinamica’, infatti dispone che il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 del 12 luglio 2011 è sostituito dal seguente che cito: ‘1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge’. Per effetto della suddetta norma tutte le variazioni apportate dal legislatore nazionale al codice dei contratti sono immediatamente da applicare nella Regione siciliana”.

Perché la Regione vuole diminuire la trasparenza vietando la pubblicazione dei bandi di gara fino a 150 mila euro sui quotidiani?
“La Regione non vuole affatto diminuire la trasparenza vietando la pubblicazione dei bandi di gara, ma deve applicare le disposizioni del Decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, con l’obiettivo di rilanciare le attività economiche. Con la suddetta norma il legislatore nazionale ha ritenuto di privilegiare lo snellimento e la semplificazione delle procedure. Invero, l’Anac ha ritenuto che sia anche possibile il ricorso alle procedure ordinarie ma solo se la Stazione Appaltante possa dimostrare che tali procedure non siano un appesantimento burocratico rispetto al Dl 76”.

Cosa sarà possibile fare in Sicilia per gli appalti dei lavori fino al 31 dicembre 2021?
“Sarà possibile procedere ad affidamenti diretti sino a 150mila euro; utilizzare procedure di gara senza bando sino alle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; utilizzare procedure di gara senza bando, per i lavori di importo sopra la soglia comunitaria quando per ragioni correlate alla pandemia da covid 19 i termini delle procedure ordinarie non possano essere rispettati. Inoltre, per gli affidamenti posti in questo intervallo di importo, in relazione ad alcuni settori quali: edilizia scolastica e universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, attività di ricerca scientifica, trasporti, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, le stazioni appaltanti sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diverse da quella penale, antimafia, ed europee se costituiscono vincoli inderogabili”.

E per i servizi di architettura ed ingegneria?
“Dovendosi necessariamente affidare con procedure più veloci, in Sicilia sino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di servizi di architettura ed ingegneria dovranno essere affidati direttamente sino a un importo inferiore a 75mila euro a prescindere da eventuali elenchi. Infatti in Sicilia l’albo regionale è da utilizzare obbligatoriamente nelle procedure comparative; da 75mila a 100mia euro con procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Dlgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato ai sensi del Dl. 76 o tramite l’elenco degli operatori economici costituito in Sicilia dall’albo unico regionale previsto dall’articolo 12 della Legge regionale 12/2011; procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Dlgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo superiore a 100mila euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Dlgs. 50/2016; procedura aperta con offerta economicamente vantaggiosa oltre le soglie di cui all’articolo 35 del Dlg. 50/2016”.

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