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“Che pensione mi spetta?” La guida Inps per scoprirlo

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“Che pensione mi spetta?” La guida Inps per scoprirlo

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mercoledì 29 Settembre 2021

L’Inps ha messo a disposizione degli utenti la brochure “Che pensione mi spetta?”, illustrando le possibilità e le alternative per i lavoratori che stanno per accedere alla pensione

Con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono state introdotte alcune novità in merito alle regole per andare in pensione. A questo proposito l’Inps, ha messo a disposizione degli utenti la brochure “Che pensione mi spetta?”, illustrando, in questo modo, le possibilità e le alternative a disposizione dei lavoratori che stanno per accedere alla pensione. Nello specifico l’Istituto spiega nel dettaglio i requisiti necessari per accedere alla pensione Quota 100, alla pensione anticipata e alla pensione Opzione donna.

Pensione quota 100

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai
lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge. La
prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale
Obbligatoria (Ago) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpld)
e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, gestite dall’Inps, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione
Separata.

Per raggiungere i 38 anni di contributi è valida la
contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da
riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35 anni di
contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesto
dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Pensione anticipata

La pensione anticipata è – spiega l’Istituto – il
trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un
determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima
di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012
(articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ha
sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per
coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011,
ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

È prevista per gli iscritti: all’Assicurazione Generale
Obbligatoria (Ago), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le
Gestioni speciali per i lavoratori autonomi; alla Gestione Separata Inps; alle
forme sostitutive dell’Ago, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da
aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i
lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti) e alle forme esclusive
dell’Ago, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello
Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli
insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la
contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria,
volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35
anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove
richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento
pensionistico. Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda
dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati
presso più gestioni previdenziali. Possono richiedere la pensione anticipata –
spiega l’Inps – i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e
10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227
settimane) se uomini. In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal
1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Pensione “Opzione
donna”

La cosiddetta pensione “Opzione donna” – spiega l’Inps – è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2020. Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi: dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (Afam), al ricorrere dei requisiti, potranno conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2021.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere
comunque anteriore al 2 gennaio 2021. Le lavoratrici che hanno raggiunto i
requisiti previsti entro il 31 dicembre 2020 possono conseguire il trattamento
pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Possono accedere alla pensione anticipata “opzione donna” le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Marco Carlino

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